Buongiorno,

se qualche zelante difensore della privacy avesse qualcosa da dire,
magari anche sul piano costituzionale e giuridico, sarebbe il momento di
parlare.

Temo che il discorso stia rapidamente degenerando.

https://www.repubblica.it/tecnologia/blog/strategikon/2023/05/06/news/il_feticcio_della_privacy_e_le_polemiche_inutili_sul_riconoscimento_facciale_biometrico-398893091/

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«Il feticcio della privacy e le polemiche sul riconoscimento facciale»
06 MAGGIO 2023, di Andrea Monti

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Le polemiche innescate dalla recente dichiarazione del ministro
dell’interno sull’estensione dell’impiego del riconoscimento facciale
risentono, ancora una volta, della confusione fra il livello normativo e
quello politico, della narrativa distorta che si è stratificata nel
corso degli anni attorno al feticcio della “privacy” e della scoperta,
da parte dei non addetti ai lavori, di come è fatto —non da oggi—
l’apparato di pubblica sicurezza italiano.

I poteri di pubblica sicurezza attengono innanzi tutto alla tutela della
convivenza civile e dunque, indirettamente, alla sopravvivenza stessa
dello Stato. In altri termini, garantire l’ordinato svolgimento delle
attività quotidiane è il prerequisito per il mantenimento dell’ordine
pubblico e dunque di quella che già nel Medio Evo i giuristi
anglosassoni chiamavano peace of the land. Se queste parole suonano,
eufemisticamente, alquanto retrò è perché in effetti lo sono: fanno
riferimento, infatti, a un apparato di norme ancora basato sul Regio
Decreto 18 giugno 1931, noto anche come “Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza” (al quale si affianca, ma è un altra questione, il
“Testo unico delle leggi sanitarie”) molto modificato, mai abrogato.

 In quanto afferente alla tutela dello Stato e —oggi, alla protezione
dell’ordine costituzionale— la pubblica sicurezza è materia sottratta
sia all’intervento della UE, sia a quello delle autorità indipendenti, e
di quella per la protezione dei dati personali, in particolare. Ci sono
delle norme che stabiliscono una qualche forma di coinvolgimento di
quest’ultima negli aspetti più tecnico-informatici delle attività di
polizia, ma è fuori discussione che il superiore interesse dello Stato e
la tutela della collettività non possano essere globalmente limitati “in
nome della privacy” perché esistono già dei meccanismi di tutela del
cittadino in base ai quali le attività di pubblica sicurezza sono
sottoposte al controllo giurisdizionale —alla magistratura, in altri
termini— tutte le volte che si traducono in una potenziale limitazione
dei diritti.

Nel caso specifico del riconoscimento facciale biometrico, poi, il suo
impiego per finalità di pubblica sicurezza e indagini penali è già
consentito dalla normativa vigente (nello specifico, dalla conversione
del decreto legge 139/21) da quasi due anni. A questo andrebbe aggiunto
anche il fatto che la Corte di cassazione è granitica nel rilevare che
nei luoghi pubblici non sussiste una ragionevole aspettativa di privacy
per cui non si configura il reato di interferenze illecite nella vita
privata. Infine, come sa chiunque abbia un minimo di dimestichezza con
la pratica del diritto penale, i poteri di controllo anche preventivo
delle autorità sono estremamente estesi e diffusi e se venissero
esercitati in malafede, le uniche differenze con Paesi a democrazia
variabile sarebbero il clima e l’architettura.

Quest’ultima considerazione ci porta al cuore del problema che non è
giuridico ma politico: da un lato, la sicurezza si può garantire solo
con la prevenzione e la prevenzione implica controllo diffuso, pervasivo
ed efficiente. Dall’altro, la disponibilità di forme di controllo più
estese ed efficaci generano nelle persone una reazione di istintivo
rifiuto. Da qui le posizioni catastrofistiche in nome delle quali chissà
cosa accadrebbe se lo Stato avesse la disponibilità di tutte le
informazioni che ci riguardano, se potesse tracciare i nostri
spostamenti, sapere cosa facciamo e con chi passiamo il tempo.

Il problema è, evidentemente, reale, ma gestirlo invocando un principio
di precauzione in nome del quale determinate attività devono essere
vietate a priori perché qualcuno potrebbe abusarne è una scelta
semplicemente sbagliata. Con tutti i suoi problemi, il nostro sistema
politico (e di riflesso quello giuridico) è sufficientemente robusto da
non cedere a derive autoritarie e nel corso degli anni le forze di
polizia hanno maturato una profonda consapevolezza democratica. Se non
fosse così, avremmo già cambiato regime da tempo, senza bisogno di
aspettare il riconoscimento facciale biometrico.

In altri termini, e su questo sfido apertamente gli zelanti “difensori
della privacy”, opporsi all’impiego di tecnologia per garantire la
sicurezza perché qualcuno potrebbe abusarne equivale ad affermare di non
avere fiducia nelle istituzioni. Se così fosse, allora la inevitabile
conseguenza logica di questa posizione sarebbe il dover entrare in
clandestinità per rovesciare uno Stato che ha tradito gli ideali
democratici. Chi ha il coraggio di fare un’affermazione del genere lanci
il primo tweet.

Certamente, come detto, l’estensione del controllo diffuso resa
possibile dalle tecnologie dell’informazione va gestita, ma più che
proclami ideologici e alquanto passati —quantomeno dalla prospettiva di
chi si occupa di questi argomenti da un po’— servirebbe potenziare gli
strumenti a disposizione dei cittadini per rilevare e reagire ad
eventuali errori nell’uso delle informazioni o per le deliberate
violazioni dei diritti delle persone.  Tradotto: serve potenziare il
diritto di accesso ai dati detenuti per finalità di pubblica sicurezza e
stabilire procedure veramente celeri per ottenere le risposte dalle
autorità competenti.

La direttiva 680/16 recepita anche dall’Italia si occupa della questione
e fornisce già degli strumenti per controllare, caso per caso, se una
specifica attività di polizia connessa alla raccolta di dati e
informazioni abbia superato o meno i confini fissati per legge. Non è
perfetta e ci sono sicuramente margini di miglioramento, ma la norma che
protegge le persone esiste e può essere già applicata.

Invece di lamentarsi di ipotetici abusi, dunque, si potrebbe contare il
numero dei procedimenti attivati in nome della direttiva 680 che si sono
conclusi con la prova di abusi da parte del potere esecutivo. Sarebbe un
elemento empirico quanto si vuole, ma pur sempre concreto, per capire se
e quanto saremmo in balìa di uno Stato spione e
autoritario. Curiosamente, tuttavia, di questi provvedimenti non c’è
traccia.

Può essere vero che, in nome del principio di precauzione, “assenza di
prova non equivale a prova dell’assenza” e che dunque, da qualche parte,
siano stati commessi abusi che non sono stati scoperti. Ma quando si
parla di diritto, negativa non sunt probanda (la prova negativa non si
può dare) e quindi, ad oggi, dobbiamo escludere che siano state commesse
violazioni e prendere atto che il sistema, nel suo complesso, “tiene”.

Al contrario, applicare il principio di precauzione agli strumenti di
regolazione dei rapporti sociali è un atto irrazionale che serve solo a
provocare la paralisi di qualsiasi componente dello Stato e pregiudicare
i diritti dei cittadini. La prova che sia possibile coniugare tecnologie
di sorveglianza e tutele democratiche è stata fornita, durante la
pandemia, dalle scelte della Corea del Sud. Il contact tracing è stato
possibile grazie a un massiccio ricorso ai dati accumulati sui
cittadini, ma non per questo il Paese ha subito arretramenti
democratici. Questo non è certo accaduto per via del luogo comune che
vuole gli “orientali” più “rispettosi delle regole”, ma per l’attitudine
del governo alla trasparenza nelle scelte e nella loro applicazione.

La realtà, ma questo gli zelanti difensori della privacy rifiutano di
ammetterlo, non è fatta di zeri e di uno ma di una serie infinita di
valori intermedi, e il diritto non è deterministico né tantomeno
scientifico. Come la politica è un fatto umano e come tale
intrinsecamente fallibile e fallace. Ma nella sua debolezza è certamente
preferibile alle certezze binarie di chi venera feticci e nuovi dei, in
nome di convinzioni che hanno molto più a che fare con la fede che con
la ragione.

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380° (Giovanni Biscuolo public alter ego)

«Noi, incompetenti come siamo,
 non abbiamo alcun titolo per suggerire alcunché»

Disinformation flourishes because many people care deeply about injustice
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