Scusate la domanda *molto* ingenua: non si potrebbe discutere di quanto associato all'output di un LLM partendo dal concetto di '"opera derivata" nel senso dei Creative Commons? https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_derivata
Il giorno dom 8 set 2024 alle ore 17:34 GC F <[email protected]> ha scritto: > Quel che conta è che si utilizzino espressioni proteggibili per > creare/addestrare uno strumento che genera espressioni diverse e > trasformative rispetto a quelle proteggibili utilizzate come input per > l’addestramento. Anche se il processo di training AI si basa su > riproduzioni meccaniche di opere nella loro interezza, questo non implica > di per sé la violazione del diritto d'autore, se tale riproduzione è votata > alla creazione di uno strumento che poi utilizzi quelle riproduzioni > meccaniche a fini trasformativi. Ovviamente, come ho cercato di spiegare in > precedenza, le posizioni in materia sono molteplici e divergenti, anche in > base al sistema giuridico di riferimento. Se conoscesse un poco il > dibattito si renderebbe conto che certe sue affermazioni sono forse > "ingenue", come già è stato notato mi pare (eg "Anche se poi le aziende > forniscono accesso a quelle opere derivate "a pezzetti", le opere sono > state integralmente incluse nel processo di programmazione statistica (il > "training" della "AI")"). La questione dell'applicazione della "dicotomia > idea/espressione" al TDM è proprio relativa al fatto che per estrarre dati, > non proteggibili, si debbano effettuare copie meccaniche integrali > dell'espressione proteggibile in cui quei dati sono contenuti. > > Giancarlo > > On Sun, Sep 8, 2024 at 3:25 PM Giacomo Tesio <[email protected]> wrote: > >> Caro Giancarlo, >> >> On Sun, 8 Sep 2024 13:46:50 +0100 GC F <[email protected]> wrote: >> >> > La τέχνη specifica è irrilevante. >> >> Non parliamo infatti di tecniche ma di finalità. >> >> Il data mining è definito dalla finalità di estrarre informazioni >> intellegibili da grandi volumi di dati, NON dal generare in output >> testi o immagini che appaiano plausibili ai profani della materia. >> >> >> Dunque le eccezioni specifiche per il data-mining non sono applicabili >> alle "AI generative", anche nei casi in cui alcune tecniche usate per >> la programmazione di questi software siano utilizzabili anche per il >> data mining. >> >> >> Attenzione però a non affermare che le AI generative siano "un processo >> connesso, simile ma diverso o alternativo" rispetto al data mining. >> Sarebbe grossolanamente sbagliato, evidenza di una assoluta ignoranza >> rispetto alla materia oggetto del discorso. >> >> Significherebbe affermare che non giò la τέχνη, ma la realtà stessa >> sia irrilevante. >> >> A quel punto non sarebbero gli LLM ad "allucinare", ma i giuristi. ;-) >> >> >> Cui prodest? >> >> >> > Che sia propriamente text-and-and-data mining o processo >> > connesso, simile ma diverso, o alternativo è di rilevanza >> > tangenziale. I principi di diritto sono strutturati per adattarsi >> > all'evoluzione tecnologica. Dottrina e giurisprudenza svolgono questo >> > ruolo, quando non intervenga una riforma legislativa, applicando >> > principi e precedenti giurisprudenziali a nuova casistica per >> > analogia. >> >> Tangenziale? >> >> Solo chi non ha mai fatto né data mining né "training" di una "IA >> generativa" può immaginare l'esistenza di analogie fra le due attività. >> >> Non ce ne sono, anche quando si utilizzano gli stessi strumenti. >> >> Un po' come non ci sono analogie fra le norme applicabili ad un omicida >> e ad un fabbro che abbiano entrambi utilizzato un martello. >> >> >> Giacomo >> >
