Scusate la domanda *molto* ingenua: non si potrebbe discutere di quanto
associato all'output di un LLM partendo dal concetto di '"opera derivata"
nel senso dei Creative Commons? https://it.wikipedia.org/wiki/Opera_derivata

Il giorno dom 8 set 2024 alle ore 17:34 GC F <[email protected]> ha
scritto:

> Quel che conta è che si utilizzino espressioni proteggibili per
> creare/addestrare uno strumento che genera espressioni diverse e
> trasformative rispetto a quelle proteggibili utilizzate come input per
> l’addestramento. Anche se il processo di training AI si basa su
> riproduzioni meccaniche di opere nella loro interezza, questo non implica
> di per sé la violazione del diritto d'autore, se tale riproduzione è votata
> alla creazione di uno strumento che poi utilizzi quelle riproduzioni
> meccaniche a fini trasformativi. Ovviamente, come ho cercato di spiegare in
> precedenza, le posizioni in materia sono molteplici e divergenti, anche in
> base al sistema giuridico di riferimento. Se conoscesse un poco il
> dibattito si renderebbe conto che certe sue affermazioni sono forse
> "ingenue", come già è stato notato mi pare (eg "Anche se poi le aziende
> forniscono accesso a quelle opere derivate "a pezzetti", le opere sono
> state integralmente incluse nel processo di programmazione statistica (il
> "training" della "AI")"). La questione dell'applicazione della "dicotomia
> idea/espressione" al TDM è proprio relativa al fatto che per estrarre dati,
> non proteggibili, si debbano effettuare copie meccaniche integrali
> dell'espressione proteggibile in cui quei dati sono contenuti.
>
> Giancarlo
>
> On Sun, Sep 8, 2024 at 3:25 PM Giacomo Tesio <[email protected]> wrote:
>
>> Caro Giancarlo,
>>
>> On Sun, 8 Sep 2024 13:46:50 +0100 GC F <[email protected]> wrote:
>>
>> > La τέχνη specifica è irrilevante.
>>
>> Non parliamo infatti di tecniche ma di finalità.
>>
>> Il data mining è definito dalla finalità di estrarre informazioni
>> intellegibili da grandi volumi di dati, NON dal generare in output
>> testi o immagini che appaiano plausibili ai profani della materia.
>>
>>
>> Dunque le eccezioni specifiche per il data-mining non sono applicabili
>> alle "AI generative", anche nei casi in cui alcune tecniche usate per
>> la programmazione di questi software siano utilizzabili anche per il
>> data mining.
>>
>>
>> Attenzione però a non affermare che le AI generative siano "un processo
>> connesso, simile ma diverso o alternativo" rispetto al data mining.
>> Sarebbe grossolanamente sbagliato, evidenza di una assoluta ignoranza
>> rispetto alla materia oggetto del discorso.
>>
>> Significherebbe affermare che non giò la τέχνη, ma la realtà stessa
>> sia irrilevante.
>>
>> A quel punto non sarebbero gli LLM ad "allucinare", ma i giuristi. ;-)
>>
>>
>> Cui prodest?
>>
>>
>> > Che sia propriamente text-and-and-data mining o processo
>> > connesso, simile ma diverso, o alternativo è di rilevanza
>> > tangenziale. I principi di diritto sono strutturati per adattarsi
>> > all'evoluzione tecnologica. Dottrina e giurisprudenza svolgono questo
>> > ruolo, quando non intervenga una riforma legislativa, applicando
>> > principi e precedenti giurisprudenziali a nuova casistica per
>> > analogia.
>>
>> Tangenziale?
>>
>> Solo chi non ha mai fatto né data mining né "training" di una "IA
>> generativa" può immaginare l'esistenza di analogie fra le due attività.
>>
>> Non ce ne sono, anche quando si utilizzano gli stessi strumenti.
>>
>> Un po' come non ci sono analogie fra le norme applicabili ad un omicida
>> e ad un fabbro che abbiano entrambi utilizzato un martello.
>>
>>
>> Giacomo
>>
>

Reply via email to