Caro Giancarlo, On Sun, 8 Sep 2024 13:46:50 +0100 GC F <[email protected]> wrote:
> La τέχνη specifica è irrilevante. Non parliamo infatti di tecniche ma di finalità. Il data mining è definito dalla finalità di estrarre informazioni intellegibili da grandi volumi di dati, NON dal generare in output testi o immagini che appaiano plausibili ai profani della materia. Dunque le eccezioni specifiche per il data-mining non sono applicabili alle "AI generative", anche nei casi in cui alcune tecniche usate per la programmazione di questi software siano utilizzabili anche per il data mining. Attenzione però a non affermare che le AI generative siano "un processo connesso, simile ma diverso o alternativo" rispetto al data mining. Sarebbe grossolanamente sbagliato, evidenza di una assoluta ignoranza rispetto alla materia oggetto del discorso. Significherebbe affermare che non giò la τέχνη, ma la realtà stessa sia irrilevante. A quel punto non sarebbero gli LLM ad "allucinare", ma i giuristi. ;-) Cui prodest? > Che sia propriamente text-and-and-data mining o processo > connesso, simile ma diverso, o alternativo è di rilevanza > tangenziale. I principi di diritto sono strutturati per adattarsi > all'evoluzione tecnologica. Dottrina e giurisprudenza svolgono questo > ruolo, quando non intervenga una riforma legislativa, applicando > principi e precedenti giurisprudenziali a nuova casistica per > analogia. Tangenziale? Solo chi non ha mai fatto né data mining né "training" di una "IA generativa" può immaginare l'esistenza di analogie fra le due attività. Non ce ne sono, anche quando si utilizzano gli stessi strumenti. Un po' come non ci sono analogie fra le norme applicabili ad un omicida e ad un fabbro che abbiano entrambi utilizzato un martello. Giacomo
