Il 18/09/2013 12:41, Davide Guerri ha scritto: > Il Codice delle Comunicazioni vieta esplicitamente ad una PA la fornitura o > la gestione di servizio di connettività pubblica (Art.6 del Codice delle > Comunicazioni (**)).
Ciao, Un mio collega ha trovato l'estratto di un questito sull'art.6 del Codice delle comunicazioni che tratta l'argomento ProvinciaWiFi e reti similari (Contenuto lungo): Domanda: Nella locuzione “altri soggetti pubblici” di cui al comma 1, dell’articolo 34 del Tuel (soggetti che possono partecipare ad accordi di programma) può rientrare una società per azioni a totale partecipazione di Comuni? Risposta: La questione sollevata nel quesito è piuttosto complessa. Il “pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni, approvato con il Dl 223/2006 e definitivamente convertito dalla legge 248/2006 contiene una disposizione che all’articolo 13 ha come finalità quella di impedire, senza lasciare spazio a manovre elusive, che i soggetti, tramite i quali la pubblica amministrazione autoproduce beni e servizi, possano operare nel mercato e competere con i soggetti privati. In sintesi, il decreto legge Bersani si prefigge di evitare che i flussi finanziari pubblici possano avvantaggiare alcuni soggetti economici e alterare, conseguentemente, la concorrenza. Tale norma prevede che le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza: – debbano operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti; – non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; – non possano partecipare ad altre società o enti. Il Codice degli Appalti di cui al Dlgs 163/2006, all’articolo 3, afferma che l’organismo di diritto pubblico è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; b) dotato di personalità giuridica; c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. Le circolari n. 37/E dell’8 marzo 2007 e la 129/E, dell’agenzia delle Entrate affermano che la definizione di organismi di diritto pubblico, dettata dal codice in materia di appalti, non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la delimitazione dell’ambito applicativo delle norme tributarie riferite ad enti e organismi pubblici. Come risulta evidente sia la normativa, sia la prassi ministeriale non sono ancora molto chiare sulla reale “definizione” di società private a partecipazione pubblica. Chi scrive ritiene che allo stato attuale una società per azioni che ha quindi precisi obblighi di legge previsti dalle norme civilistiche e fiscali e come tale presenta differenze di carattere sostanziale rispetto a un ente pubblico, anche se partecipata interamente da quest’ultimo, non può essere equiparata agli “altri soggetti pubblici” così come disposto dall’articolo 34, comma 1, del Tuel. (B.C. e F.C.) -- Dario Salerno Phone: +39 328 6915833 Skype: terribilywrong _______________________________________________ Wireless mailing list [email protected] http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/wireless
