Il 18/03/08, Stefano Zanero<[EMAIL PROTECTED]> ha scritto:

>  >  queste considerazioni giurisprudenziali: il cittadino che avesse
>  >  necessita' di sporgere querela per diffamazione a mezzo internet
>  >  (tanto per fare un esempio),
>
>
> In questo caso siamo nel penale e quell'articolo citato non c'entra nulla :)


Ritengo che la distinzione tra ambito processuale penale e civilistico
non debba mai essere persa di vista, ma dobbiamo anche ricordarci che
l'ordinamento giuridico italiano non funziona per compartimenti
stagni. Non e' infatti cosi' raro trovare casi in cui norme
tipicamente "civilistiche" entrano nel processo penale. Cio' avviene
soprattutto quando determinati aspetti non sono espressamente
disciplinati dalla normativa (processuale) penale. D'altronde, nella
gerarchia delle fonti, il codice (processuale) civile e il codice
(processuale) penale non sono altro che norme dello stasso rango.

Non dimentichiamoci anche che se e' pur vero che gli artt. 234 (prova
documentale) e ss. del c.p.p. non prevedono il caso specifico della
"copia cartacea di pagina web", e' altrettando vero che il giudice
penale non potra' mai non considerare come probatoriamente efficace la
predetta copia acquisita secondo i criteri dell'art. 2719 c.c.

Il fatto che l'art 2719 c.c., da me citato nel post che ha aperto la
discussione, entri a tutti gli effetti nell'ambito penale e'
dimostrato dall'art. 492 c.p. che, nei codici pubblicati dalle
migliori case editrici (in questo momento ho davanti l'edizione CELT
de "I nuovi quattro codici") , rinvia espressamente agli artt. 2714,
2715, 2719 c.c.. Ecco quindi una norma di diritto civile che si
inserisce prepotentemente nell'ambito penale.
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