From: "Alessio Grillo" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, March 17, 2008 5:49 PM


il mio quesito e' il seguente: con quali modalita' deve essere
riprodotta una pagina web per poter essere acquisita come prova in
ambito processuale civile e penale?


***secondo me bisogna fare una distinzione tra civile e penale... specialmente se ragioniamo ex post.... al di là delle modifiche della procedura penale nell'acquisizione di fonti di prova digitali, segnalo questa cassazione lavoro che ricordo mi colpì e che porto ancora come chiave di confronto nella formazione

"le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento" (Cass. Sez. Lavoro n. 2912/04 del 18.2.2004)

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