From: "Alessio Grillo" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, March 17, 2008 5:49 PM
il mio quesito e' il seguente: con quali modalita' deve essere
riprodotta una pagina web per poter essere acquisita come prova in
ambito processuale civile e penale?
***secondo me bisogna fare una distinzione tra civile e penale...
specialmente se ragioniamo ex post....
al di là delle modifiche della procedura penale nell'acquisizione di fonti
di prova digitali, segnalo questa cassazione lavoro che ricordo mi colpì e
che porto ancora come chiave di confronto nella formazione
"le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e
suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità
della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su
supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di
rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento"
(Cass. Sez. Lavoro n. 2912/04 del 18.2.2004)
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gerardo costabile
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