> -----Messaggio originale-----
> Da: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Per
> conto di Francesco Toscan
> Inviato: domenica 6 luglio 2008 13.16
> A: [email protected]
> Oggetto: [lex] Dubbi sulla figura dal responsabile della
> conservazionesostitutiva

> vi sottoporrei alcune riflessioni sulla figura del responsabile della
> conservazione sostitutiva, nella speranza di chiarire i miei molti
> dubbi.
> Dunque, situazione: Pubblica Amministrazione deve attrezzarsi per la
> conservazione sostitutiva, nel contesto di un preciso progetto
> applicativo, di documenti informatici, precisando che essi 'nascono'
> informatici. Il fornitore dell'applicativo fornisce anche il servizio
> di conservazione.
> 
> Mi facevo domande sulle differenze tra le previsioni di cui al secondo
> e terzo comma dell'art. 5 della deliberazione CNIPA 11/2004.
> Nel primo caso mi sembra di capire che la figura del responsabile sia
> interna all'ente, possa delegare alcune o tutte le proprie mansioni a
> terzi, mantenga in capo a sè la responsabilità della corretta
> esecuzione delle stesse.
> 
> Nel secondo caso la situazione mi pare diversa: l'intero
> *procedimento* può essere affidato a soggetti terzi, nulla si dice con
> riguardo al responsabile della conservazione.

Premetto che non lavoro con enti e che in genere quando si parla di P.A. mi 
viene l'orticaria, però

Io la interpreto così:
Il procedimento può essere affidato a terzi, ma la responsabilità rimane in 
capo al responsabile, il quale dovrà comunque controllare e verificare che il 
TERZO INCARICATO svolga correttamente le funzioni di conservazione, 
riversamento etc. 

> Vi potrebbe essere la possibilità di mantenere la figura del
> responsabile della conservazione interna all'ente, oppure nominare una
> figura esterna afferente all'impresa fornitrice del servizio, ad
> esempio il legale rappresentante.
> Considerando come l'intero procedimento venga svolto di fatto al di
> fuori delle possibilità di controllo e verifica di un ipotetico
> responsabile interno, mi pare ragionevole nominare un soggetto esterno
> all'ente pubblico, soggetto sul quale graverebbero le responsabilità
> previste in capo al Reponsabile della conservazione, nonché l'onere di
> vigilare sui propri eventuali delegati.In questo caso in capo all'ente
> residuerebbe "solo" una responsabilità per culpa in eligendo.

Ma cosi il terzo si trova ad essere controllore e controllato, o sbaglio.  

Presumo che a fronte di una delibera in cui si affidano le attività di 
conservazione sostitutiva al terzo, l'ente debba anche prevedere una serie di 
controlli, condizioni, procedimenti che INEVITABILMENTE coinvolgono il 
personale interno nei comportamenti e nelle verifiche da fare. 

Oppure paga e non controlla ???

Per cui chi dovrà presiedere alla gestione del rapporto di Outsourcing dovrà 
anche effettuare una parte dei controlli previsti per il responsabile della 
conservazione.

La stessa scelta del fornitore esterno costituisce uno dei primi compiti del 
responsabile e non può essere delegata a colui che sarà scelto.

Da notare che le regole tecniche all'articolo 5 parlano del responsabile della 
conservazione e , subito dopo (al comma 1) del responsabile del procedimento. 

Quando posso, distinguo queste due figure, un po’ come l'amministratore 
delegato e il direttore amministrativo, chiaro che la responsabilità del 
bilancio è dell'amministratore delegato, naturale che le attività necessarie 
alla formazioni siano presiedute dal Dir.Amm.

Per cui l'ente nomina il responsabile della conservazione su indicazione del 
consiglio e dietro parere tecnico di chi ha istruito la delibera, Questi affida 
al terzo il Procedimento di conservazione, ma mantiene i compiti di controllo 
periodico sull'operato. 


> Diversamente non mi spiego la differenza tra le previsioni dei due
> commi.
> Può essere corretto fin qui il ragionamento?
> 
> Altro profilo: dando una scorsa alla nuova proposta di regole tecniche
> notavo, all'art. 9, una nuova formulazione del comma 4, art. 5 delle
> regole vigenti. Recita "Le pubbliche amministrazioni nominano il
> responsabile della conservazione, scegliendolo tra funzionari interni
> di adeguato profilo. Il responsabile della conservazione svolge il
> ruolo di pubblico ufficiale...".

Beh andrebbe nella direzione di quanto detto sopra e comunque mi pare che le 
nuove regole tecniche non chiariscano gran ché anzi.. 
> 
> Mi chiedo: come mai, in un caso come questo in cui nessuna fase del
> procedimento di conservazione viene effettuata dall'ente, una PA
> dovrebbe nominare un soggetto interno, assumendosi oneri e
> responsabilità alle quali, in concreto, non ha possibilità di far
> fronte?

Non sono d'accordo, se l'ente decide di fare una cosa deve essere in grado di 
gestirla... inoltre un ente non può fare una delibera dove si impegna per 
l'eternità, un affidamento a terzi deve essere giustificato, motivato, limitato 
nel tempo, compensato a fronte di certi risultati e impugnato nel caso in cui i 
risultati non siano soddisfacenti. 

> Il testo nuovo renderebbe forse inapplicabile alle pubbliche
> amministrazioni la possibilità di affidare l'intero procedimento,
> mantenendo solo lo strumento di delega di mansioni di cui al comma 2?

A mio parere no, è solo questione di impostazione.
> 
> Grazie,
> 
> Francesco.

Prego è stato un piacere

Claudio

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