> Da: [email protected] [mailto:[email protected]] Per
> conto di Marco Pandolfi
> Inviato: giovedì 3 febbraio 2011 9.41
> NOVITA'
> art.65, nuovo comma 1, lett. c-bis (validità di istanze e dichiarazioni
> trasmesse alla p.a.) "... le istanze e dichiarazioni devono essere
> trasmesse dall'autore mediante la propria pec PURCHE' LE RELATIVE
> CREDENZIALI DI ACCESSO SIANO STATE RILASCIATE PREVIA IDENTIFICAZIONE
> DEL TITOLARE"

La domanda successiva potrebbe essere: l'amministrazione come può verificare 
che le credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare? 
Qualche ipotesi:
1. l'amministrazione verifica chi sia il gestore del servizio pec del mittente, 
chiede il manuale operativo per il rilascio delle credenziali, tutta la 
documentazione della vicenda, si sciroppa il tutto e alla fine chiede una 
dichiarazione del gestore che attesti la regolarità del rilascio;
2. l'amministrazione chiede un'autocertificazione all'istante, ove si attesti 
che le credenziali della pec sono state rilasciate previa sua identificazione, 
naturalmente sottoscritta con firma digitale;
3. l'amministrazione chiede all'istante un'autocertificazione, in triplice 
copia con tanto di bollo ad uso amministrativo, ove si attesti che le 
credenziali della pec sono state rilasciate previa sua identificazione.

Scherzi a parte, a mio modo di vedere il problema è serio. Se, da un lato, la 
regolamentazione precedente aveva dato luogo a diversi moduli procedimentali 
per ciascuna amministrazione (vi era potestà regolamentare), è altrettanto vero 
che funzione pubblica e ministero della semplificazione normativa, dovranno 
adottare regolamenti che tengano conto delle diversità prima di tutto 
funzionali tra le varie pubbliche amministrazioni.
E ciò senza "semplificare" troppo.
f.

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