> Da: [email protected] [mailto:[email protected]] Per > conto di Marco Pandolfi > Inviato: giovedì 3 febbraio 2011 9.41 > NOVITA' > art.65, nuovo comma 1, lett. c-bis (validità di istanze e dichiarazioni > trasmesse alla p.a.) "... le istanze e dichiarazioni devono essere > trasmesse dall'autore mediante la propria pec PURCHE' LE RELATIVE > CREDENZIALI DI ACCESSO SIANO STATE RILASCIATE PREVIA IDENTIFICAZIONE > DEL TITOLARE"
La domanda successiva potrebbe essere: l'amministrazione come può verificare che le credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare? Qualche ipotesi: 1. l'amministrazione verifica chi sia il gestore del servizio pec del mittente, chiede il manuale operativo per il rilascio delle credenziali, tutta la documentazione della vicenda, si sciroppa il tutto e alla fine chiede una dichiarazione del gestore che attesti la regolarità del rilascio; 2. l'amministrazione chiede un'autocertificazione all'istante, ove si attesti che le credenziali della pec sono state rilasciate previa sua identificazione, naturalmente sottoscritta con firma digitale; 3. l'amministrazione chiede all'istante un'autocertificazione, in triplice copia con tanto di bollo ad uso amministrativo, ove si attesti che le credenziali della pec sono state rilasciate previa sua identificazione. Scherzi a parte, a mio modo di vedere il problema è serio. Se, da un lato, la regolamentazione precedente aveva dato luogo a diversi moduli procedimentali per ciascuna amministrazione (vi era potestà regolamentare), è altrettanto vero che funzione pubblica e ministero della semplificazione normativa, dovranno adottare regolamenti che tengano conto delle diversità prima di tutto funzionali tra le varie pubbliche amministrazioni. E ciò senza "semplificare" troppo. f.
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