Il 08 marzo 2011 14:43, Marco Pandolfi <[email protected]> ha scritto: > Francesco Toscan ha scritto in data 08/02/2011 18.01: >>> >>> Da: [email protected] [mailto:[email protected]] Per >>> conto di Marco Pandolfi >>> Inviato: giovedì 3 febbraio 2011 9.41 >>> NOVITA' >>> art.65, nuovo comma 1, lett. c-bis (validità di istanze e dichiarazioni >>> trasmesse alla p.a.) "... le istanze e dichiarazioni devono essere >>> trasmesse dall'autore mediante la propria pec PURCHE' LE RELATIVE >>> CREDENZIALI DI ACCESSO SIANO STATE RILASCIATE PREVIA IDENTIFICAZIONE >>> DEL TITOLARE" >> >> La domanda successiva potrebbe essere: l'amministrazione come può >> verificare che le credenziali siano state rilasciate previa identificazione >> del titolare? > > è il sistema che provvede a fornire un'opportuna "attestazione". > sempre art.65, nuovo comma 1, lett. c-bis: "... e ciò sia attestato > dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato". > > molto semplice. > A mio modo di vedere il problema non si sposta, in quanto da un lato non è prevista una presunzione di paternità della "sottoscrizione" simile al disposto del secondo comma dell'art. 21, per altro verso la disposizione mal si adatta alle previsioni del DPR 445/2000.
La previsione della dichiarazione del fornitore è stata inserita per rimediare, in parte, alle storture create con il decreto anticrisi del 2008, ma il problema di fondo rimane: la PEC non identifica alcunché, non è lo strumento adatto. f. Non sono pigro...ma non ne ho voglia :D :D
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