Il 08 marzo 2011 14:43, Marco Pandolfi <[email protected]> ha scritto:
> Francesco Toscan ha scritto in data 08/02/2011 18.01:
>>>
>>> Da: [email protected] [mailto:[email protected]] Per
>>> conto di Marco Pandolfi
>>> Inviato: giovedì 3 febbraio 2011 9.41
>>> NOVITA'
>>> art.65, nuovo comma 1, lett. c-bis (validità di istanze e dichiarazioni
>>> trasmesse alla p.a.) "... le istanze e dichiarazioni devono essere
>>> trasmesse dall'autore mediante la propria pec PURCHE' LE RELATIVE
>>> CREDENZIALI DI ACCESSO SIANO STATE RILASCIATE PREVIA IDENTIFICAZIONE
>>> DEL TITOLARE"
>>
>> La domanda successiva potrebbe essere: l'amministrazione come può
>> verificare che le credenziali siano state rilasciate previa identificazione
>> del titolare?
>
> è il sistema che provvede a fornire un'opportuna "attestazione".
> sempre art.65, nuovo comma 1, lett. c-bis: "... e ciò sia attestato
> dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato".
>
> molto semplice.
>
A mio modo di vedere il problema non si sposta, in quanto da un lato
non è prevista una presunzione di paternità della "sottoscrizione"
simile al disposto del secondo comma dell'art. 21, per altro verso la
disposizione mal si adatta alle previsioni del DPR 445/2000.

La previsione della dichiarazione del fornitore è stata inserita per
rimediare, in parte, alle storture create con il decreto anticrisi del
2008, ma il problema di fondo rimane: la PEC non identifica alcunché,
non è lo strumento adatto.

f.
Non sono pigro...ma non ne ho voglia :D :D
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