On 02/19/13 18:20, Rosario Russo wrote: > Io sposo la tua linea di pensiero. A parte il fatto che "responsabile > esterno" non esiste,
A dire il vero, e' un termine di uso molto comune. E' un responsabile del trattamento che non fa parte della struttura del titolare. Non differisce nella definizione da altri responsabili, ma siccome si puo' nominare responsabile un'azienda terza, questo nome viene utilizzato per indicare quella situazione. > sia necessaria alcuna nomina. E' sufficiente, a mio avviso, che nel > contratto con il soggetto esterno venga esplicitato che tale soggetto > deve ottemperare alla normativa vigente, che non può diffondere i dati, > ecc..., firmato per presa visione e accettazione. Questo equivale a riconoscere il soggetto terzo come un titolare di trattamento dati autonomo, posizione su cui il Garante ha spesso tirato le orecchie alle aziende come rammentava Gerry. > Questo e' il "classicissimo" caso del commercialista che elabora le Che e' proprio il caso tipico in cui si ha una relazione con un terzo titolare autonomo di trattamento. Tuttavia, il caso esposto dal collega era diverso. -- Cordiali saluti, Stefano Zanero Politecnico di Milano - Dip. Elettronica, Informazione e Bioingegneria Via Ponzio, 34/5 I-20133 Milano - ITALY Tel. +39 02 2399-4017 Fax. +39 02 2399-3411 E-mail: [email protected] Web: http://home.dei.polimi.it/zanero/ ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
