Il 02/03/2013 15.25, Stefano Zanero ha scritto:
On 03/02/13 10:26, Rosario Russo wrote:

No, perche' se fosse un titolare autonomo dovrebbe informare
l'interessato ed eventualmente raccogliere il consenso. La nomina a

Quindi, secondo te, e' sufficiente un contratto tra titolare e azienda
terza, SENZA nomine di alcun tipo,

Esatto. Se l'obiettivo comunque e' quello di sanzionare le violazioni, cio' lo ottieni anche senza nomine. Come ho gia' scritto piu' volte, la legge punisce "chiunque" la dovesse violare, indipendentemente dal suo incarico, dal suo ruolo e dalla sua posizione.


e SENZA che il terzo in questione
provveda a soddisfare i requisiti di legge come titolare autonomo?

No, questo no. Non e' necessario che io dica ad un terzo che deve soddisfare la legge sulla privacy, visto che ricade in capo ad OGNI soggetto che tratta dati personali l'obbligo del rispetto. Altrimenti, dovrei anche dirgli di non uccidere nessuno e di non rubare, magari allegandogli tutto il codice civile e penale...

Ad ulteriore conforto di questa mia tesi, ricordo che nel fac simile del DPS redatto dallo stesso Garante, nel capitolo "Trattamenti affidati all'esterno (regola 19.7)", si leggeva: "Descrizione dei criteri: perché sia garantito un adeguato trattamento dei dati è necessario che la società a cui viene affidato il trattamento rilasci specifiche dichiarazioni o documenti, oppure assuma alcuni impegni anche su base contrattuale, con particolare riferimento, ad esempio, a:

1. trattamento di dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;

2. adempimento degli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;

3. rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere;

4. impegno a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate —anche mediante eventuali questionari e liste di controllo- e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze." (NOTA che se il soggetto esterno fosse un "responsabile del trattamento", l'onere di vigilare spetterebbe al titolare, qui invece e' il soggetto esterno che e' tenuto ad informare il titolare).

Come si puo' vedere, era lo stesso Garante a suggerire che non e' necessaria alcuna nomina, ma solo impegni su base contrattuale, trattandosi di "semplice" affidamento, che non prevede alcuna nomina specifica.


Rileggerei la 196 ;-)


Be', si', forse fai bene a rileggerla! ;-)

In ogni caso, ne' la mia ne' la tua e' LA verita' assoluta, poiche' si tratta di leggi e non di teoremi. Io credo di semplificare, pur garantendo la tutela delle responsabilita'. Tu vuoi complicare, ritenendo che un impegno su base contrattuale non sia sufficiente, neppure se la legge punisce "chiunque" la violi. Insomma, preferisci stare dalla parte dei bottoni. Male non fa, ma lo ritengo un adempimento superfluo.

Sono interpretazioni diverse, che in ogni caso, non danneggiano - a mio avviso - l'interessato.

Cordialmente,
Rosario Russo

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