A scanso di equivoci, devo però precisare che, continuando nella
ricerca di riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali, il
quadro sembra complicarsi invece che chiarirsi.
Non vi è infatti consenso unanime sull'interpretazione di questo
articolo 29, il quale tra l'altro pare essere contraddetto dall'art.
1, comma 4, della direttiva CE 93/83.
Da giurista e quindi da persona che - volente o nolente - si torva da
più di 12 anni ad avere a che fare con queste ricostruzioni, concordo
con chi ha scritto che le leggi italiane spesso sono oscure e fra loro
contraddittorie. E' lo scotto da pagare per un sistema giuridico -
qual è il nostro - ispirato alla "civil law" e non alla "common law".
Da ciò si deduce che, prima di cantare vittoria, bisognerebbe
effettuare una ricognizione seria e approfondita sulla giurisprudenza
che a mio avviso è l'unica fonte che può davvero chiarire il quadro.
Ma questo - come ho già detto in privato ad alcuni - richiede tempo e
risorse e non può essere fatto così a livello estemporaneo e per puro
spirito di curiosità intellettuale.
Un caro saluto.
-- 
Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org


> ...e visto che si è fatto trenta è il caso di fare trentuno e
> completare il quadro con l'art. 29 della ormai ricorrente legge sul
> diritto d'autore (633/41).
>
> ----
> Art. 29 - La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
> spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato,
> alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici
> culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro,
> è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
> forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.
> ----

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