A scanso di equivoci, devo però precisare che, continuando nella ricerca di riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali, il quadro sembra complicarsi invece che chiarirsi. Non vi è infatti consenso unanime sull'interpretazione di questo articolo 29, il quale tra l'altro pare essere contraddetto dall'art. 1, comma 4, della direttiva CE 93/83. Da giurista e quindi da persona che - volente o nolente - si torva da più di 12 anni ad avere a che fare con queste ricostruzioni, concordo con chi ha scritto che le leggi italiane spesso sono oscure e fra loro contraddittorie. E' lo scotto da pagare per un sistema giuridico - qual è il nostro - ispirato alla "civil law" e non alla "common law". Da ciò si deduce che, prima di cantare vittoria, bisognerebbe effettuare una ricognizione seria e approfondita sulla giurisprudenza che a mio avviso è l'unica fonte che può davvero chiarire il quadro. Ma questo - come ho già detto in privato ad alcuni - richiede tempo e risorse e non può essere fatto così a livello estemporaneo e per puro spirito di curiosità intellettuale. Un caro saluto. -- Simone Aliprandi - http://www.aliprandi.org
> ...e visto che si è fatto trenta è il caso di fare trentuno e > completare il quadro con l'art. 29 della ormai ricorrente legge sul > diritto d'autore (633/41). > > ---- > Art. 29 - La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica > spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello stato, > alle provincie, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici > culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, > è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la > forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. > ---- _______________________________________________ Talk-it mailing list Talk-it@openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it