Carlo Stemberger-3 wrote
> Trovato:
> 
> http://www.webtecnico.altervista.org/index.php/perizie-e-consulenze/62-consulenze-di-parte-/146-le-accessioni-fluviali.html
> 
>> poiché l’andamento dei corsi d’acqua, specie di grandi dimensioni od a
>> regime torrentizio, è perennemente mutevole, (nel senso che, con lo
>> spostarsi del filone della corrente, si determinano sulle sponde erosioni
>> o depositi alluvionali), il confine tra la proprietà privata e l’alveo di
>> appartenenza demaniale dovrebbe anch’esso essere continuamente mutevole
>> nel tempo e seguire le vicissitudini e le modificazioni planimetriche del
>> corso d’acqua.
> La normativa al riguardo precisa che il limite dell’alveo coincide con il
> punto di intersezione della sponda del corso d’acqua con il livello di
> piena ordinaria del fiume.

Ciao Carlo,
quello che tu dici e' corretto dal punto di vista nozionistico ma nel
concreto le cose sono più complicate.
La frase che hai riportato dice:

>  "dovrebbe anch’esso essere continuamente mutevole".

E' quel "dovrebbe" che fa la differenza e ti spiego.
Se continui nella lettura del bel articolo che hai linkato, piu' avanti
(alluvioni proprie) si dice:

>  Occorre quindi il favorevole parere di tale Autorità perché il terreno
> possa essere intestato alla proprietà privata ;

Cio' vuol dire che deve esserci un espresso accordo delle parti che deve
essere sancito da un frazionamento catastale al fine di individuare l'esatta
consitenza del terreno da trasferire e successivamente deve essere
sottoscritto un atto di cessione.

Per le alluvioni improprie la cosa e' piu' complessa anche dal punto di
vista burocratico.

Morale: servono sempre le carte.

Ciao.

-- 
Marco_T



--
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