Il 20/01/2011 15.18, pac ha scritto:
> Il 20 gennaio 2011 11:58, M. Manca <[email protected]> ha scritto:
>   
>> Il 20/01/2011 10.56, Attilio Tempestini ha scritto:
>> Secondo un amico avvocato che ha effettuato rapidamente una ricerca
>> basandosi sul testo dell'articolo (anche lui non ha trovato la sentenza
>> che probabilmente dev'essere ancora pubblicata) quindi va preso con
>> beneficio d'inventario, la differenza dovrebbe stare nel fatto che per
>> il codice civile i professionisti ed i liberi professionisti non sono
>> imprenditori. In sostanza se un professionista usa AutoCad e "vende" il
>> progetto realizzato con autocad (progetto da cui poi viene costruito
>> qualcosa da altri) non commette reato, se la stessa condotta è fatta da
>> un imprenditore (commerciante, artigiano, titolare di ditta individuale)
>> commette reato. Che è più o meno quello che avevo capito in origine
>> dall'articolo ed è quello per cui c'è di che incazzarsi molto
>> considerato che comunque i professionisti si fanno pagare delle belle
>> parcelle e che il loro "prodotto finale" è generato partendo da un
>> software che non acquistano.
>>     
>>> Il 18/01/2011 18:10, M. Manca ha scritto:
>>>       
>>>> Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, e cosa ne pensa un eventuale
>>>> avvocato presente in lista, e che differenza c'è se un libero
>>>> professionista (architetto, avvocato, medico, ingegnere ecc.) oppure
>>>> un artigiano o un commerciante fanno uso per il loro lavoro e non per
>>>> venderli (es. programmi office, cad, contabilità, sviluppo software)
>>>> rispetto ad un libero professionista.
>>>> Mi pare una follia totale....
>>>>
>>>>
>>>>         
> Dovete scusarmi ma non riesco a comprendere la differenza fra libero
> professionista e imprenditore che porta a conclusioni differenti nelle
> sentenze
>   

Il Codice civile non disciplina la figura dell'impresa, bensì quella
dell'imprenditore che è strettamente collegata alla prima.

 

La nozione di *imprenditore* è contenuta nell'art.2082 del Codice civile
<http://www.marchegianionline.net/norme/Codice%20civile.pdf>. Tale
articolo recita: "/E' imprenditore colui che esercita un'attività 
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e
servizi/".

 

Affinché si possa parlare di impresa, dunque, è necessario che vi sia
un'*attività economica*, che questa sia * professionale* ed *organizzata*.

 

Affinché si possa parlare di impresa è necessario che l'attività svolta
sia un'*attività economica*. Di conseguenza, l'esercizio di un'attività
non economica, non costituisce mai impresa, neppure se l'attività è
svolta in modo professionale ed organizzato.

 

Imprenditore è colui che svolge un'attività economica *professionale*.
Questo significa che tutte le attività occasionali, non costituiscono
impresa neppure se sono economiche e richiedono un'organizzazione per
poter essere svolte.

Un'attività si considera professionale quando essa è svolta in modo*
costante *e *normale*.

Non è necessario, invece, che l'attività sia esclusiva, né che essa
abbia una certa durata.

 

Altro requisito essenziale per l'esistenza dell'impresa è
l'*organizzazione*. Tuttavia l'esistenza di una organizzazione non è di
per sé sufficiente per parlare di impresa. Infatti anche alcune forme di
lavoro autonomo richiedono una forma elementare di organizzazione.
Quindi, affinché si possa parlare di impresa, l'organizzazione deve
essere assumere determinati caratteri.


Il fulcro in molti casi è il significato di organizzazione: la maggior
parte delle ditte individuali italiane parrebbe priva di questo
requisito che comunque è controverso.

E qui c'è di che divertirsi:


*IRAP -- PICCOLI IMPRENDITORI (EX ART. 2083 DEL C.C.): *

*ASSENZA DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E NON *

*ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA.*

* SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21122, N. 21123 E *

*N. 21124 DEL 13 OTTOBRE 2010.*

 

Con tre sentenze, depositate il 13 ottobre 2010, la Corte di

Cassazione ha affermato il principio che anche i piccoli

imprenditori, disciplinati dall'art. 2083 del codice civile, qualora

siano sprovvisti di autonoma organizzazione, possono risultare

non soggetti all'Irap.

 

Si precisa che le tre sentenze sono relative all'assoggettabilità al

tributo regionale di un coltivatore diretto (sentenza n. 21122),

di un tassista (sentenza n. 21123) e di un artigiano (sentenza

n. 21124).


Nelle sentenze in esame, i giudici di legittimità ribadiscono,

in primis che il fatto di dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro

autonomo è una questione non rilevante ai fini dell'Irap.


Al riguardo, ricordano i principi già espressi nelle sentenze

n. 12108 e n. 12111 del 2009, in merito alle attività ausiliarie,

disciplinate dall'art. 2195 del codice civile, come quelle di agente

di commercio e di promotore finanziario, nei casi in cui per queste

attività non sussista il requisito dell'autonoma organizzazione.


"A maggior ragione", questi principi, secondo i giudici di

legittimità, devono essere applicati anche alle attività economiche

che possono essere inquadrate tra quelle dei "piccoli imprenditori",

disciplinati, come detto, dall'art. 2083 del codice civile, ai sensi

del quale, sono "piccoli imprenditori", "i coltivatori diretti

del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che

esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente

con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia", come è

per la larghissima parte degli agenti e rappresentanti di commercio.



In tali casi, afferma la Sezione Tributaria della Corte di

Cassazione, è ancora più evidente l'esigenza di evitare

l'assoggettamento "ope legis" all'Irap, diversamente dagli

imprenditori, disciplinati dal precedente art. 2082 del codice

civile, per i quali, invece, l'elemento dell'organizzazione deve

considerarsi connaturato alla nozione di impresa.


Secondo i giudici di legittimità, un piccolo imprenditore, quale

può essere un tassista, un artigiano od un coltivatore diretto

(o aggiungiamo noi un agente di commercio), normalmente,

dovrebbe essere dotato di una organizzazione minimale di beni

strumentali e non dovrebbe avvalersi di lavoro altrui

(se non occasionalmente).


Si tratta, quindi, di una categoria marginale di soggetti economici

per i quali devono valere, in via di principio, le stesse conclusioni

raggiunte per i lavoratori autonomi.

Le sentenze in esame affermano, di fatto, la piena assimilazione

dei "piccoli imprenditori" ai lavoratori autonomi al fine di

"garantire una parità di trattamento imposta dalla ratio del

tributo (...) in conformità, quindi, ad una doverosa interpretazione

costituzionalmente orientata".

 

Le tre sentenze in esame enunciano, quindi, il principio che

l'attività del "piccolo imprenditore" deve ritenersi esclusa

dall'assoggettamento all'Irap nell'ipotesi in cui si tratti di una

attività non organizzata autonomamente; requisito, questo, che

deve essere rilevato dai giudici di merito.

 

In pratica, le sentenze in esame ripetono quello che era già stato

affermato per i lavoratori autonomi e per gli ausiliari

del commercio e, cioè, che l'autonoma organizzazione si ha

quando il contribuente:


. risulta, in qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione

  e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui

  responsabilità e interesse;


. impieghi beni strumentali oltre il minimo indispensabile per

  l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione o si

  avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


Come commento finale si può affermare che le tre Sentenze di

Cassazione del 13 ottobre 2010 confermano quanto indicato nel

maggio 2009 dalla stessa Cassazione per gli agenti di commercio,

vale a dire che l'assenza di "autonoma organizzazione" ha come

naturale conseguenza l'esclusione dal pagamento dell'IRAP.


*_Siamo ancora però in attesa di una definizione da parte del _*

*_Parlamento della "autonoma organizzazione" che F.N.A.A.R.C. _*

*_ha indicato in: "un numero di addetti non superiore a tre", _*

*_esattamente come era avvenuto per l'esenzione dall'ILOR _*

*_nel 1991._*

>   
>>>>
>>>>         
>>> A me pare che una lettura plausibile, della sentenza in questione, sia
>>> che occorra distinguere fra chi -si tratti o no di architetti, di
>>> liberi professionisti, ecc.- i programmi senza licenza li usa non per
>>> farne commercio  e chi, invece, li usa per duplicarli e quindi farne
>>> commercio.
>>>
>>> Bisognerebbe leggere l'intera sentenza: ed ho provato inutilmente a
>>> cercarla, sul sito Altalex. Diciamo che notizie di tipo giornalistico,
>>> come quella che riporti, puntano ovviamente sia a colpire
>>> l'attenzione, sia a sintetizzare, cosicché conviene prenderle col
>>> beneficio d'inventario.
>>>
>>> Saluti,
>>>
>>> Attilio Tempestini
>>>
>>>
>>>       
>>
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