Legge 22 aprile 1941 n 633 con le opportune modifiche effettuate nel
tempo...

Articolo 64-ter
> 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
> può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
> studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo
> scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni
> elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
> operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
> memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le
> clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del
> comma 2 sono nulle.
> 
Articolo 64-quater

> 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora
> la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
> traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b),
> compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
> indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire
> l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
> elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
> condizioni:
> 
> a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri
> che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro
> conto, da chi è autorizzato a tal fine;

Ora, si dice chiaramente che "studiare o sottoporre a prova" il
programma è consentito anche a chi ha diritto di usare una copia.

Mi è venuto in mente il reverse engineering... dalle clausole di licenza
di molti software è vietato, ma qui si dice chiaramente che, avendo
diritto ad usare una copia del programma, si può fare, il ché rende
nulle le clausole del software...

...sbaglio?

PS: fonte http://www.interlex.it/Testi/l41_633.htm

Enrico

Attachment: signature.asc
Description: Questa è una parte del messaggio firmata digitalmente

________________________________________________________
http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

Rispondere a