Legge 22 aprile 1941 n 633 con le opportune modifiche effettuate nel tempo...
Articolo 64-ter > 3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore > può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, > studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo > scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni > elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante > operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o > memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le > clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del > comma 2 sono nulle. > Articolo 64-quater > 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora > la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la > traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), > compiute al fine di modificare la forma del codice, siano > indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire > l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per > elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti > condizioni: > > a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri > che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro > conto, da chi è autorizzato a tal fine; Ora, si dice chiaramente che "studiare o sottoporre a prova" il programma è consentito anche a chi ha diritto di usare una copia. Mi è venuto in mente il reverse engineering... dalle clausole di licenza di molti software è vietato, ma qui si dice chiaramente che, avendo diritto ad usare una copia del programma, si può fare, il ché rende nulle le clausole del software... ...sbaglio? PS: fonte http://www.interlex.it/Testi/l41_633.htm Enrico
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