Daniele Minotti ha scritto:
On Wednesday, February 20, 2008 3:22 PM [GMT+1=CET],
rino lo turco <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Daniele Minotti ha scritto:

** La legge comanda sempre su qualsiasi contratto. Il reverse
engineering e' lecito se attuato per gli scopi della norma. Non
esiste, invece, un dovere si fornire il codice (nel senso che se ce
la fai a decompilare, bene, se non ce la fai non puoi pretenderlo).
Questo è vero ma sono del parere che diverso debba essere il rapporto
con i tracciati record, questi devono essere messi a disposizione,
anche se la legge è carente sullo specifico.
rino

Perche'? I *traccianti record* sono software?
Un saluto.
anche. nell'insieme della procedura sono parte rilevante , in fondo sono il destino delle operazioni nella maggior parte dei casi. nel gestionale i programmi sono solo uno strumento per modificare e trattare gli archivi.
Possono essere definiti internamente ai programmi e quindi nascosti.
comunque molti li ritengono protetti quasi più delle righe di gestione stesse.

Non vedo nella normativa distinzioni nette tra programma e dati, anche se esistono diversi riferimenti alle banche dati , ma non credo sia sempre possibile applicare tali riferimenti.

rino

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