Daniele Minotti ha scritto:
On Sunday, February 17, 2008 10:00 AM [GMT+1=CET],
Enrico Bassetti <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Legge 22 aprile 1941 n 633 con le opportune modifiche effettuate nel
tempo...
Articolo 64-ter
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore
può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare,
studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo
scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni
elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante
operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o
memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le
clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del
comma 2 sono nulle.
Articolo 64-quater
1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora
la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la
traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b),
compiute al fine di modificare la forma del codice, siano
indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire
l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per
elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri
che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro
conto, da chi è autorizzato a tal fine;
Ora, si dice chiaramente che "studiare o sottoporre a prova" il
programma è consentito anche a chi ha diritto di usare una copia.
Mi è venuto in mente il reverse engineering... dalle clausole di licenza
di molti software è vietato, ma qui si dice chiaramente che, avendo
diritto ad usare una copia del programma, si può fare, il ché rende
nulle le clausole del software...
...sbaglio?
PS: fonte http://www.interlex.it/Testi/l41_633.htm
Enrico
** La legge comanda sempre su qualsiasi contratto. Il reverse
engineering e' lecito se attuato per gli scopi della norma. Non
esiste, invece, un dovere si fornire il codice (nel senso che se ce la
fai a decompilare, bene, se non ce la fai non puoi pretenderlo).
Questo è vero ma sono del parere che diverso debba essere il rapporto
con i tracciati record, questi devono essere messi a disposizione, anche
se la legge è carente sullo specifico.
rino
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