Piero Cavina ha scritto: in data 06/05/2011 14:39:
> Un sito di e-commerce, per effettuare la spedizione ad un destinatario
> diverso dall'intestatario della carta di credito, mi chiede una
> scansione (a colori!) di un documento di identità, del codice fiscale,
> e della carta di credito. Il mio ISP per reimpostare la password
> dimenticata mi chiede una fotocopia della carta di identità.. ecc ecc.
>
> Secondo voi, ci si espone a dei rischi nel diffondere copie digitali
> dei propri documenti in questo modo, se ad un certo punto finissero
> nelle mani sbagliate? Chiaramente non si tratta di informazioni
> riservate (la firma che c'è sulla carta di identità posso averla fatta
> in mille altri posti).. però..
> Esiste una normativa che obbliga chi riceve queste informazioni a
> distruggerle dopo l'avvenuta autenticazione, o a conservarle secondo
> certe buone pratiche?
> Oppure sono preoccupazioni superflue?
>
La copia di documenti identificativi è proibita, questo dice il codice
di PS.
Poi in italia si interpreta e si fanno i propri comodi e nascono le
aberrazioni, aberrazioni cui lo stesso garante piu volte fa guerra.

A cosa serve allegare la copia di un documento identificativo ad una
pratica? . A nulla tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge come per esempio le dichiarazioni sostitutive di notorietà.

Certamente si ha il diritto di identificare il soggetto , ma per questo
i mezzi sono molteplici e spesso più affidabili del  prendere visione di
un documento di identità, mi domando quanto sono capaci di identificare
un falso.

Il famoso decreto Pisanu nel prevedere l'identificazione dei soggetti ha
previsto solo l'acquisizione degli estremi del documento e non la copia
dello stesso.

L'uso improprio di documenti è all'ordine del giorno , non passa giorno
che ignari cittadini non si trovino intestatari di telefoni , prestiti e
altro; il rischio è quindi elevatissimo.

La 196 regolamenta l'uso dei dati personali e la fotocopia di un
documento è un dato personale , per cui tale necessità va dichiarata
nell'informativa e giustificata con reali e concrete esigenze che vanno
oltre il semplice "mi serve".
Ormai la legge è matura e trovo assurdo che il cittadino ancora non
pretenda il rispetto.

Il sito e-commerce richiede un dato inutile , a lui interessa solo che
ci sia il pagamento , poi a chi venga spedito un bene acquistato è un
fatto che proprio non lo può riguardare . Anche le recenti introduzioni
per il controllo degli acquisti , se non effettuati in contanti , non lo
interessano.
Non vedo alcuna giustificazione concreta per tale richiesta quindi evita
il sito .

Il fornitore del servizio IP deve correttamente identificarti per
reimpostare la pwd ma il documento è un dato idoneo? se ha una copia
precedentemente fornita , in fase di contratto , forse, ma è sufficiente
la comunicazione degli estremi.
Il mezzo più idoneo è l 'uso della e_mail , la quale è dotata della c.d.
firma leggera.
Comunque anche in questo caso il fornitore deve darti l'informativa dove
si indica chiaramente l'uso che farà del documento.

La 196 impone la cancellazione dei dati una volta raggiunto lo scopo
/finalità, ciò significa che se il tuo fornitore richiede i documenti
per farti il cambio pwd e se tale richiesta ha la finalità di
identificarti una volta che ti ha identificato deve distruggere i dati,
ma quanti lo fanno? e corrono un grande rischio perché tu hai il diritto
di chiedere conferma della cancellazione ovvero della detenzione di dati
e in caso di dubbio puoi rivolgerti al Garante, il quale non è affatto
tenero.
 
Non è mai superfluo preoccuparsi per l'uso che altri fanno dei propri
dati , MAI !.

Rino



 

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