Claudio Telmon ha scritto: in data 07/11/2011 10:38:
> On 11/06/2011 06:10 PM, rino lo turco wrote:
>
>> Un'origine della abitudine all'identificazione è legata ai pagamenti via
>> assegno dove era abitudine prima prendere nota degli estremi, poi
>> fotocopiare il documento.
> Il giro di "assegni fasulli" è sempre stato alto. A me è successo di
> subire diversi anni fa (prima della 675) il furto di un libretto di
> assegni. Successivamente, qualcuno ha usato uno di quegli assegni con
> una carta di identità falsa per frodare un negozio. Sono stato convocato
> (non ricordo dove, credo in banca) per vedere la fotocopia del documento
> di identità falso, perché anche se le generalità erano false la foto era
> presumibilmente autentica. In quel caso non solo non ho riconosciuto la
> foto, ma in effetti la qualità era tale che la foto era quasi
> irriconoscibile, ma adesso si fanno fotocopie quasi difficili da
> distinguere dall'originale. Questo per dire che in alcuni casi, la
> fotocopia del documento può non essere un trattamento "eccessivo"
> rispetto alle finalità, perché prendere gli estremi o controllare con il
> pos non è di nessun aiuto come strumento di indagine/prova in caso di
> frode, mancando la foto. Si tratta chiaramente di un contesto a rischio
> particolarmente elevato, tanto che non è infrequente che esercenti
> rifiutino del tutto di accettare assegni, e non se ne può fare una
> regola generale.
abbi pazienza ma quale è la finalità perseguita?
1- vendere , non serve identificazione a meno che non si tratti di
materiale speciale ( esplosivi, veleni, prodotti chimici , armi) e in
questi casi serve anche un'autorizzazione.
2- obblighi fiscali, non servono documenti
3- proteggersi da un falso titolo, esistono sistemi telematici che
coprono il rischio, il pos se autorizza va bene, la centrale rischi
assegni lo stesso .
Non vedo alcuna giustificazione .
In ogni caso un dato per una determinata finalità o è necessario o non
lo è , non esiste una via di mezzo, che sia ben chiaro , non esiste la
possibilità ad uso futuro o probabile. Il trattamento è eccessivo quando
tratta dati che non servono  e la definizioen di eccessivo è una
definizione secca e non quantitativa o con tolleranze.
Questa generica tolleranza è ignobile , offende la ratio e sopratutto il
diritto fondamentale tutelato dalla norma; offende l'uomo!.
Il rifiuto del titolo da parte degli esercenti è anche giustificato dai
tempi e dai costi di gestione. In ogni caso se interviene una centrale
rischi , e sono anni che lo fanno, il rischio è della centrale non
dell'esercente.
diciamo che è un problema di costi di liquidità, un assegno ci metti
anche 15 giorni ad averlo in cassa, il denaro telematico è molto più
immediato.


 
>> Per altre informazioni iniziali il regolamento TULPS art
>> 288/289/290/291/292/293/294 ma anche art 17 che espressamente parla di
>> esibizione e in solo caso di obbligo imposto dalla lagge per acquisti di
>> particolari pateriali o servizi.
>>
>> In altri termini è chi chiede l'identificazione che deve dimostrarne le
>> legittime motivazioni.
> Certo, ma nei riferimenti non ho trovato nessun riferimento esplicito ad
> un divieto di fotocopia, me lo sono perso io?
leggiti a cosa serve il documento: è uno strumento di polizia. questo
esclude il resto!.
 
rino

________________________________________________________
http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

Rispondere a