Il 03/03/2013 22.57, Stefano Zanero ha scritto:

La violazione consiste in quanto segue:

La trattazione dei dati in mancanza di una nomina ? in s? una
violazione.

Quale articolo sarebbe violato e quale sanzione ? prevista?

Art. 30. Incaricati del trattamento

Quindi, secondo te, l'azienda A deve nominare tutti i dipendenti di B? Quindi per ogni dipendente di B, esistono n nomine di A1...An titolari del trattamento? Mai sentita una cosa del genere. Che cosa fa il dipendente di B nel caso in cui Ai e Aj dicono cose contrastanti?


In violazione di questo articolo, si tratta di un trattamento illecito,
con tutte le conseguenze del caso.


Non e' cosi', a mio avviso (ricordati che siamo di fronte ad una legge, non ad un teorema, quindi non essere categorico come sempre. La verita' non ce l'abbiamo ne' io ne' te).

Innanzi tutto, l'art. 167 parla di trattamento illecito dei dati senza specificare una categoria (titolare, responsabile, incaricato), quindi il trattamento illecito non deriva da una mancata nomina. E' punibile "chiunque", altrimenti sarebbe scritto "Il titolare o il responsabile che procedono al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. [...] sono puniti con la reclusione da [..] a [..]". E tra gli articoli citati non ci sono quelli dal 28 al 30.

Oltre a cio', gli incaricati del trattamento operano "sotto la diretta autorita' del titolare", quindi i dipendenti di B non possono essere nominati incaricati da A. Solo B puo' nominare gli incaricati di B (per quanto se ne puo' dedurre).

Inoltre, nel momento in cui nomini un soggetto esterno "reponsabile del trattamento", implicitamente dichiari che esso non puo' avere un "potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza", in quanto competono solo al titolare del trattamento. In effetti, un soggetto esterno B, a meno di precise indicazioni contrattuali e salvo casi particolari, operera' il trattamento dei dati di A usando proprie modalita' e per questo non puo' essere definito "responsabile del trattamento". Il responsabile puo' fornire solo "idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni", ma non ha alcun potere decisionale sulle modalita'. Nella pratica (e nella realta'), B tratta i dati di A con proprie modalita', quindi non e' responsabile del trattamento (ma e' comunque "responsabile" nel senso di civilistico del termine e pure punibile a norma della 196/03). E' invece responsabile (del trattamento) la persona preposta all'interno di un'unita' dell'azienda, ad esempio il capufficio dell'unita' "Risorse umane". Se noti, in questo caso, la definizione dell'art. 29 calza molto di piu' a pennello di quanto non lo faccia per un soggetto esterno.

Stiamo attenti che la scelta della parola "reponsabile" da parte del legislatore, non ci deve trarre in inganno. E' sbagliato ritenere che la nomina a reponsabile, limitatamente ad un certo trattamento, possa trasferire la responsabilita' ad un altro soggetto. Il titolare, nominando un soggetto esterno "responsabile del trattamento", aumenta la propria responsabilita' in quanto deve dimostrare che il soggetto B da lui scelto ha operato secondo precise modalita' e ha vigilato affinche' B operasse nella maniera corretta, cosa, in pratica, estremamente difficoltosa, in quanto B e' esterno ad A. Sarebbe un suicidio nominare un responsabile del trattamento che opera con modalita' proprie.

La legge prevede le condizioni PER POTER trattare i dati. E tali
condizioni sono che un titolare del trattamento incarichi delle persone
fisiche per trattarli, dandogli istruzioni. Opzionale e' solo la nomina
del responsabile.

Come ho detto sopra, non puoi nominare dipendenti di B come incaricati del trattamento. Certo, puoi nominare responsabile del trattamento B, ma a questo punto B deve operare secondo le direttive e le modalita' di A, quindi con modalita' presumibilmente diverse da quelle che normalmente B utilizza. Potrebbe essere nominato "responsabile esterno del trattamento" quel soggetto che non opera con mezzi propri, ma con i mezzi messi a disposizione dal titolare A. Ad esempio, A potrebbe dire (contrattualmente) a B: "Caro B, i dati di cui sono titolare devono essere trattati con questo server, con questi PC, tal quali come sono configurati dal mio amministratore di sistema".

Quando si ha a che fare con una legge, si deve cercare di capire qual e' la
ratio.

Si', ma senza violarne la lettera, possibilmente.


E senza forzare una nomina che e' prevista per altri casi.

Perch? dovrei procedere ad una nomina che non muove di una virgola le
responsabilit? che stanno in capo al titolare e a CHIUNQUE tratti i dati,
indipendentemente dal ruolo di ciascuno?

Perche' la legge italiana non dice cosi'.


La legge italiana - ripeto - non e' un teorema, tant'e' che ci sono sentenze che, basandosi sulla medesima legge, giungono a conclusioni contrapposte (addirittura sulla medesima questione giuridica, pensa alle sentenze di primo e secondo grado). Lavoriamo in un terreno in cui vige l'interpretazione e non puoi usare argomentazioni scientifiche ed ingegneristiche sul Diritto.

Direi che abbiamo stufato piu' che abbastanza questa ML. Sono disponibile a continuare in privato, se lo ritieni opportuno.

Rosario Russo
________________________________________________________
http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

Rispondere a