In data 08 giugno 2007 alle ore 20:28:33, Micron Engineering
<[EMAIL PROTECTED]> ha scritto:
[...]
Perchè dovrei comprare l'oem? L'oem è per i distributori, io sono un
utente finale. Quindi posso scegliere ugualmente.
Tu potresti dirmi che OEM costa la metà. Grazie, fa parte della politica
dei prezzi che al monopolista è concesso di fare e che invece a me
piacerebbe cambiare.
Ah... ma sei di coccio... il s.o. è suo ed è legittimo che lo venda come
preferisce
Tecnicamente, non lo vende, ma lo concede in licenza ed è proprio qui che
si è accesa tutta la lotta su cosa si possa o non possa imporre all'utente
finale essendo il licenziante un detentore dei diritti di copyright su una
proprietà intellettuale.
Infatti, ogni EULA è a tutti gli effetti un contratto che, in definitiva,
non sarebbe necessario per proteggere il proprio copyright, in quanto
detentore di copyright è comunque protetto nei propri diritti di proprietà
intellettuale (economici e non). Per esempio uno scrittore è perfettamente
tutelato anche senza far firmare nulla ai propri lettori.
Ne segue che contratti ulteriori rispetto alle norme vigenti a livello
internazionale da secoli ormai, servono per estendere tali diritti al di
là di quanto è normalmente considerato equo. Questo comportamento è
perfettamente legale, come del resto lo sono le clausole vessatorie o
quelle compromissorie per la scelta del giudice competente, *se* e solo
*se* non sono imposte dal contraente più forte.
Le licenze libere che accompagnano OOo, allo stesso modo, non sarebbero
necessarie dal punto di vista legale se non si volessero *diminuire* le
tutele del detentore rinunciando ad alcuni diritti facenti parti del corpo
principale dei diritti di copyright.
Proprio per approvare queste modifiche, Sun a suo tempo ha preferito far
accettare espressamente la licenza di OOo con un click in fase di
installazione.
Quindi si hanno tre livelli di protezione dell'utente finale e del
detentore di copyright:
a) EULA (concessione di maggiori diritti al detentore). Si deve "firmare".
b) diritti di copyright internazionalmente riconosciuti. Non si deve
firmare nulla per far tutelare il proprio lavoro.
c) licenze libere (concessioni di maggiori diritti all'utente). Si deve
"firmare".
Mi pare quindi logico che la vendita di un PC generico dovrebbe di norma
appoggiarsi al punto b) e lasciare poi all'utente la scelta espressa delle
altre due opzioni. Se la norma è a) sempre e comunque, non esiste alcuna
libertà, ma un'attività *protezionistica* che nulla ha a che fare con il
libero mercato e il rischio d'impresa che sono alla base del /free
enterprise system/ che si voleva richiamare con la storia dei due
avventurosi nel garage di casa di cui si parlava...
E non mi sono nemmeno addentrato nel fatto che su quei PC e con certi
EULA, si possano manipolare informazioni pubbliche e private che devono
necessariamente sottostare a clausole dettate a monte nell'accordo di
licenza sottoscritto per il sistema operativo.
Qui, in verità, non conta nulla Linux, OOo, MS Windows o Office, Solaris o
Apple MacOS, bensì le modalità, più o meno coerenti dal punto di vista
della concorrenza, di mantenere e far fruttar economicamente una posizione
dominante su un mercato generale o di nicchia.
Ti riporto di seguito testualmente l'art. 82 del Trattato di Roma
istitutivo della Comunità Europea, che se avessimo commissari con gli
attributi già da molto tempo sarebbe dovuto essere applicato al mondo
dell'informatica:
**Articolo 82**
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa
essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento
abusivo da parte di ***una o più imprese*** di una posizione dominante sul
mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di
vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti
condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per
questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte
degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura
o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi.
***************
Poi si può parlare all'infinito delle capacità "imprenditoriali" di questa
o quella azienda, ma norme di legge (fondamentali) già esistono e vengono
bellamente ignorate o rimandate nell'applicazione per scelte "politiche".
Saluti,
Gianluca
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Due volte vincitore del NeroPremio per la narrativa horror:
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