Multimedia IT - Claudio Caprara ha scritto:
I tracciati record possono essere indispensabili per il corretto uso del programma. Essi costituiscono parte integrante della documentazione a corredo del software. Il rifiuto di fornire i tracciati record non può in alcun modo ostacolare la corretta comprensione del funzionamento del programma.
questo non è vero. vi sono diversi casi in cui la mancata conoscenza dei tracciati e più in generale delle funzioni del db possono impedire la corretta conoscenza del comportamento del sw.

Nel momento in cui il programma "promette" la possibilità di intervenire con strumenti esterni sulla base dati (anche al solo fine di lettura dei dati) è INDISPENSABILE che i tracciati record vengano forniti, tenuti aggiornati e certificati dal produttore.
questo conferma l'importanza della loro conoscenza.
Il produttore può omettere quelli che ritiene non indispensabili a tali scopi e qui si può discutere ovvio.
l'eventuale omissione è indicatore di contenuto riservato? la cui conoscenza è violazione del segreto industriale?
Se l'obbiettivo è + ampio e cioè utilizzare le informazioni per esportare i 
dati verso altre procedure con lo scopo di sostituire il programma, beh in 
questo caso occorre guardare bene la licenza d'uso o il contratto di fornitura 
e le funzioni che il software dichiara di poter svolgere, perché non è detto 
che il produttore sia obbligato a fornire tutte le informazioni che esulano 
dalle istruzioni necessarie per un corretto uso.

i dati non sono proprietà del produttore ma dell'utente in quale ha il diritto di poterli usare altrove e quindi una volta inseriti in un sistema poterli estrarre per farne altri usi, ivi compresa l'adozione di sistemi speciali di archiviazione.
Se poi uno se le ricava da solo , può essere solo etichettato come Bravo, non credo abbia fatto nulla di illecito visto che il suo lavoro è teso al recupero di informazioni aziendali e non alla duplicazione illecita della logica del programma.
verissimo, nonostante l'impedimento da parte dei produttori sono sempre riuscito a definire la banca dati e i dettagli salvo quando si usano sistemi di critto; certo in questi casi i costi sono quello che sono.

rino


Claudio Caprara Email: [EMAIL PROTECTED] Skype claudio.caprara Cel. : 348 2625708


-----Messaggio originale-----
Da: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Per conto di rino lo turco
Inviato: lunedì 3 marzo 2008 10.01
A: [email protected]
Oggetto: Re: [lex] Chiarimento su un articolo...

Daniele Minotti ha scritto:
On Wednesday, February 20, 2008 3:22 PM [GMT+1=CET], rino lo turco <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Daniele Minotti ha scritto:
** La legge comanda sempre su qualsiasi contratto. Il reverse engineering e' lecito se attuato per gli scopi della norma. Non esiste, invece, un dovere si fornire il codice (nel senso che se ce la fai a decompilare, bene, se non ce la fai non puoi pretenderlo).
Questo è vero ma sono del parere che diverso debba essere il rapporto con i tracciati record, questi devono essere messi a disposizione, anche se la legge è carente sullo specifico.
rino
Perche'? I *traccianti record* sono software?
Un saluto.
anche. nell'insieme della procedura sono parte rilevante , in fondo sono il 
destino delle operazioni nella maggior parte dei casi. nel gestionale i 
programmi sono solo uno strumento per modificare e trattare gli archivi.
Possono essere definiti internamente ai programmi e quindi nascosti.
comunque molti li ritengono protetti quasi più delle righe di gestione stesse.
Non vedo nella normativa distinzioni nette tra programma e dati, anche se esistono diversi riferimenti alle banche dati , ma non credo sia sempre possibile applicare tali riferimenti.

rino

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