dalla legge 48 del 18/mar/08
*Art. 5.* (Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)
1. L'articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o
programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro
anni e si procede d'ufficio».
Ma quanto mi piace , finita l'era del menefreghismo generale , anche la
semplice ( si fa per dire) attività di manutenzione diventa una cosa
seria; finite le scuse per aver cancellato dati a causa di errori e
operazioni "maldestre".
Basta con gli informatici improvvisati.
rino
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