dalla legge 48 del 18/mar/08

*Art. 5.* (Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)

1. L'articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».


Ma quanto mi piace , finita l'era del menefreghismo generale , anche la semplice ( si fa per dire) attività di manutenzione diventa una cosa seria; finite le scuse per aver cancellato dati a causa di errori e operazioni "maldestre".
Basta con gli informatici improvvisati.

rino


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