rino lo turco wrote:
dalla legge 48 del 18/mar/08

«Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

Ehm..

Non vorrei dirtelo, ma quell'articolo gia' esisteva, e' solo stato lievemente modificato in un modo che un avvocato ti sapra' spiegare.

Ma quanto mi piace , finita l'era del menefreghismo generale , anche la semplice ( si fa per dire) attività di manutenzione diventa una cosa seria; finite le scuse per aver cancellato dati a causa di errori e operazioni "maldestre".
Basta con gli informatici improvvisati.

Capisco che nel vuoto totale di conoscenze giuridiche ti possa sembrare una novita' emozionante, ma in realta' non serve a niente per quello che tu speri. Qualche anima pia avvocatesca provvedera' se vuole a spiegarti il perche'...

--
Cordiali saluti,
Stefano Zanero

Politecnico di Milano - Dip. Elettronica e Informazione
Via Ponzio, 34/5 I-20133 Milano - ITALY
Tel.    +39 02 2399-4017
Fax.    +39 02 2399-3411
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Web:    http://home.dei.polimi.it/zanero/
________________________________________________________
http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

Rispondere a