On Tuesday, July 01, 2008 4:13 PM [GMT+1=CET],
Stefano Zanero <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
rino lo turco wrote:
dalla legge 48 del 18/mar/08
«Art. 635-bis. - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma
dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della
qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno
a quattro anni e si procede d'ufficio».
Ehm..
Non vorrei dirtelo, ma quell'articolo gia' esisteva, e' solo stato
lievemente modificato in un modo che un avvocato ti sapra' spiegare.
** Gia'. La ratifica ha, sostanzialmente, separato i danneggiamenti di
informazioni dati e programmi da quelli dei sistemi. Ma, sostanzialmente,
c'era gia' tutto (per informazioni, dati e programmi ora si porcede a
querela salvo aggravanti9.
Ma quanto mi piace , finita l'era del menefreghismo generale , anche
la semplice ( si fa per dire) attività di manutenzione diventa una
cosa seria; finite le scuse per aver cancellato dati a causa di
errori e operazioni "maldestre".
Basta con gli informatici improvvisati.
Capisco che nel vuoto totale di conoscenze giuridiche ti possa
sembrare una novita' emozionante, ma in realta' non serve a niente
per quello che tu speri. Qualche anima pia avvocatesca provvedera' se
vuole a spiegarti il perche'...
** Ri-gia'. Le ipotesi colpose (se le scuse sono vere) continuano ad avere
soltanto rilevanza civilistica.
Basta con i giuristi improvvisati.
Un saluto.
Daniele Minotti
[EMAIL PROTECTED]
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