rino lo turco ha scritto: > dipende sempre dai contenuti, se registri cio che fa una determinata > procedura senza includervi dati che possano , anche tramite incroci , > ricondurre ad un soggetto sei libero di registrare tutto quello che > vuoi , altrimenti devi rispettare il TU.
Il TU va rispettato in ogni caso, il punto semmai consiste nel capire quali siano i termini del Codice sul tema. La prospettiva che suggerisci mi sembra un tantino draconiana. > > > se ti riferisci allo statuto dei lavoratori significa che stai > trattando informazioni che , anche tramite incroci , possono essere > riferiti a soggetti. Lo statuto dei lavoratori parla di "impianti ed apparecchiature", non di informazioni, è diverso. > Comunque anche se fosse legittimo il trattamento questi va > necessariamente preceduto da idonea informativa e nel caso dei > lavoratori accordo sindacale preventivo. Qui sta l'equivoco, a mio modo di vedere i profili sono due e distinti, anche se connessi: l'accordo con le rappresentanze sindacali attiene all'installazione dei dispositivi, l'informativa attiene all'uso corretto degli impianti ed al trattamento dei dati raccolti tramite le apparecchiature installate (per quanto ci interessa). > se conservi i dati ai fini di fatturare non puoi usarli per altri scopi > , nessuna interpretazione estensiva va fatta. > Vi sono gia molte condanne per usi non corretti di dati . Documentare l'avvenuta spedizione della mail in caso di contestazione della fattura è appunto riconducibile ad uno dei casi contemplati dall'art. 123. L'estensione semmai è soggettiva. Dov'è la diversa finalità? Francesco. ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
