rino lo turco ha scritto:
> dipende sempre dai contenuti, se registri cio che fa una determinata
> procedura senza includervi dati che possano , anche tramite incroci ,
> ricondurre ad un soggetto sei libero di registrare tutto quello che
> vuoi , altrimenti devi rispettare il TU.

Il TU va rispettato in ogni caso, il punto semmai consiste nel capire quali
siano i termini del Codice sul tema. La prospettiva che suggerisci mi sembra
un tantino draconiana.

> >
> se ti riferisci allo statuto dei lavoratori significa che stai
> trattando informazioni che , anche tramite incroci , possono essere
> riferiti a soggetti.

Lo statuto dei lavoratori parla di "impianti ed apparecchiature", non di
informazioni, è diverso.

> Comunque anche se fosse legittimo il trattamento questi va
> necessariamente preceduto da idonea informativa e nel caso dei
> lavoratori accordo sindacale preventivo.

Qui sta l'equivoco, a mio modo di vedere i profili sono due e distinti,
anche se connessi: l'accordo con le rappresentanze sindacali attiene
all'installazione dei dispositivi, l'informativa attiene all'uso corretto
degli impianti ed al trattamento dei dati raccolti tramite le
apparecchiature installate (per quanto ci interessa).

> se conservi i dati ai fini di fatturare non puoi usarli per altri scopi
> , nessuna interpretazione estensiva va fatta.
> Vi sono gia molte condanne per usi  non corretti di dati .

Documentare l'avvenuta spedizione della mail in caso di contestazione della
fattura è appunto riconducibile ad uno dei casi contemplati dall'art. 123.
L'estensione semmai è soggettiva. Dov'è la diversa finalità?

Francesco.

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