Sandro Doro wrote:

>> Mi sono occupato del problema in merito all'ambiente universitario e
>> l'interpretazione applicata da parte del gruppo di studio responsabile
>> della privacy/sicurezza tiene conto del fatto che gli obblighi del
>> pisanu si applicano ai fornitori pubblici di accesso, e per
>> definizione scuole e università non lo sono.
> 
> La domanda era rivolta al caso particolare di ospiti e quindi "mi pare"
> che la risposta sia fuori tema.
> E' da qualche anno che le scuole affittano i laboratori a terzi per far 
> cassa
> e quindi diventano "fornitori pubblici di accesso" o no ?

Senti un buon avvocato, ma leggiti il provvedimento del Garante:
http://www.interlex.it/675/tutela/p080724_a.htm

Devono ritenersi quindi tenuti alla conservazione dei dati ai sensi del
medesimo art. 132 i soggetti che realizzano esclusivamente, o
prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che
offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non
discriminazione (cfr. anche direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo
e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e
i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro) e d.lg.
n. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al contrario non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo del
presente provvedimento:

- i soggetti che offrono direttamente servizi di comunicazione
elettronica a gruppi delimitati di persone (come, a titolo
esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a
propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni
telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando nelle
definizione generale di "servizi di comunicazione elettronica", non
possono essere infatti considerati come "accessibili al pubblico".
Qualora la comunicazione sia instradata verso un utente che si trovi al
di fuori della c.d. "rete privata", i dati di traffico generati da tale
comunicazione sono invece oggetto di conservazione (ad es., da parte del
fornitore di cui si avvale il destinatario della comunicazione, qualora
si tratti di un messaggio di posta elettronica; cfr. documento di lavoro
"Tutela della vita privata su Internet–Un approccio integrato dell'EU
alla protezione dei dati on-line", adottato dal Gruppo di lavoro per la
tutela dei dati personali il 21 novembre 2000);

- i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di
qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di
clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando
tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale;

-- 
Cordiali saluti,
Stefano Zanero

Politecnico di Milano - Dip. Elettronica e Informazione
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Tel.    +39 02 2399-4017
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