Caro Antonio: - intendevo, ovviamente, che il limite di cui all'art. 5 bis, comma 2, lettera c), fosse l'unico pertinente, in relazione alle informazioni cui si vorrebbe fare accesso. - nel 2016 non sono stati aggiunti limiti che prima non c'erano. È stato introdotto un diritto NUOVO (il diritto di accesso cd generalizzato) che ha quei limiti che hai riportato.
Qui per maggiori dettagli: https://www.regione.emilia-romagna.it/idf/numeri/2022/speciale-3-2022/ponti.pdf/@@download/file Benedetto Inviato da Outlook per Android<https://aka.ms/AAb9ysg> ________________________________ Da: nexa <[email protected]> per conto di Antonio <[email protected]> Inviato: Mercoledì, Febbraio 5, 2025 8:37:31 PM A: [email protected] <[email protected]> Oggetto: Re: [nexa] I tecno-baroni vogliono rovesciare la democrazia, riformiamo i social > L'unico limite oggettivo che mi viene in mente le università potrebbero > opporre, sarebbero i profili di segreto industriali o know how connessi ai > contratti di fornitura. Articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n.33 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive. 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. ... N.B. L'articolo 5 bis è stato aggiunto nel 2016, inizialmente e per il periodo 2013-2016 non c'erano limiti ed esclusioni. A.
