Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-11 Per discussione piergio

Il 09/11/2013 14:05, Luca Mandolesi ha scritto:
Quindi se il codice dei beni culturali prevede che il diritto alla 
riproduzione di testi e immagini per i beni culturali sia appannaggio 
della stato
Scusami Luca, potresti per favore citare le parti del codice dove è 
scritto o da cui deduci quello che riporti qui sopra? Ho l'impressione 
che qualche volta le tradizioni orali e le interpretazioni rischino di 
annebbiare o travisare il testo di legge originale.
Al di là  di ciò, per la divulgazione dei dati relativi ai Beni 
Culturali non si può fare riferimento solo a quel che è scritto nel 
Codice dei Beni Culturali, dato che nel Codice è scritto ben poco in 
merito e dato che, essendo i set di dati composti in genere di contenuti 
eterogenei (come ad esempio avviene nella stragrande maggioranza dei 
casi archeologici), vanno considerate molte altre leggi (tutela della 
privacy, diritto d'autore etc.).


Se può servire, io e Marco Ciurcina abbiamo scritto un paio di articoli 
sull'argomento.
Il primo, un po' datato perché scritto prima della promulgazione della 
legge L. 17 dicembre 2012, n. 221, si trova qui:

http://www.academia.edu/4767407/Open_data_alcune_considerazioni_sulla_pubblica_amministrazione_e_sui_beni_culturali_e_paesaggistici_in_Italia

Il secondo è ancora in corso di stampa, ma non dice cose molto diverse, 
dato che i riferimenti legislativi non cambiano nella sostanza.


Saluti

Piergiovanna
___
Gfoss@lists.gfoss.it
http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-11 Per discussione Luca Mandolesi
Ciao e grazie per la risposta.
Il tuo articolo come altri di Ciurcina scritti per il progetto MAPPA li
avevo già letti, ma è chiaro che senza un po' di basi è molto difficile
districarsi nella giungla delle leggi e dei rimandi, cosa che tende più a
scoraggiare l'affrontare il problema che a comprenderlo per un uso pratico.
Nell'articolo linkato si cita per il codice si cita il comma 2
dell'articolo 5. Si parla di amministrazioni che detengono il bene è
vero, errore mio aver usato la parola Stato, ma leggendo sembra che la
sostanza non cambi. Solo chi ha il bene pare essere il detentore del
diritto di riproduzione.
Se il bene è in mano ad un comune e il comune ne pubblica le immagini su un
sito web, io starei molto attento al riuso applicando l'open data by
default, intendendo sempre che è d'obbligo citare la fonte da cui
l'immagine viene presa.

Quindi oserei dire che alla fine nulla è cambiato nella velocità di poter
fruire di materiali dei BB.CC. pubblicati sui siti web relativi a beni
culturali per chi vuole fare le cose per bene, mentre sui social network
abbiamo pubblicazioni di immagini di siti archeologici in corsod di scavo
senza la minima citazione di licenze applicate per comprenderne il riuso.

Ma un bel vademecum for dummies di 10 righe su come procedere per riusare i
dati pubblicati sul web dal MIBAC? Secondo te è realizzabile o ci si infila
in un pantano?

Ciao e grazie
Luca






2013/11/11 piergio pierpi...@gmail.com

 Il 09/11/2013 14:05, Luca Mandolesi ha scritto:

  Quindi se il codice dei beni culturali prevede che il diritto alla
 riproduzione di testi e immagini per i beni culturali sia appannaggio della
 stato

 Scusami Luca, potresti per favore citare le parti del codice dove è
 scritto o da cui deduci quello che riporti qui sopra? Ho l'impressione che
 qualche volta le tradizioni orali e le interpretazioni rischino di
 annebbiare o travisare il testo di legge originale.
 Al di là  di ciò, per la divulgazione dei dati relativi ai Beni Culturali
 non si può fare riferimento solo a quel che è scritto nel Codice dei Beni
 Culturali, dato che nel Codice è scritto ben poco in merito e dato che,
 essendo i set di dati composti in genere di contenuti eterogenei (come ad
 esempio avviene nella stragrande maggioranza dei casi archeologici), vanno
 considerate molte altre leggi (tutela della privacy, diritto d'autore etc.).

 Se può servire, io e Marco Ciurcina abbiamo scritto un paio di articoli
 sull'argomento.
 Il primo, un po' datato perché scritto prima della promulgazione della
 legge L. 17 dicembre 2012, n. 221, si trova qui:
 http://www.academia.edu/4767407/Open_data_alcune_
 considerazioni_sulla_pubblica_amministrazione_e_sui_beni_
 culturali_e_paesaggistici_in_Italia

 Il secondo è ancora in corso di stampa, ma non dice cose molto diverse,
 dato che i riferimenti legislativi non cambiano nella sostanza.

 Saluti

 Piergiovanna

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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-11 Per discussione piergio

Il 11/11/2013 15:07, Luca Mandolesi ha scritto:

Ciao e grazie per la risposta.
Il tuo articolo come altri di Ciurcina scritti per il progetto MAPPA 
li avevo già letti, ma è chiaro che senza un po' di basi è molto 
difficile districarsi nella giungla delle leggi e dei rimandi, cosa 
che tende più a scoraggiare l'affrontare il problema che a 
comprenderlo per un uso pratico.

condivido.
Nell'articolo linkato si cita per il codice si cita il comma 2 
dell'articolo 5. Si parla di amministrazioni che detengono il bene è 
vero, errore mio aver usato la parola Stato, ma leggendo sembra che la 
sostanza non cambi. Solo chi ha il bene pare essere il detentore del 
diritto di riproduzione.
Se il bene è in mano ad un comune e il comune ne pubblica le immagini 
su un sito web, io starei molto attento al riuso applicando l'open 
data by default, intendendo sempre che è d'obbligo citare la fonte da 
cui l'immagine viene presa.
Quindi oserei dire che alla fine nulla è cambiato nella velocità di 
poter fruire di materiali dei BB.CC. pubblicati sui siti web relativi 
a beni culturali per chi vuole fare le cose per bene, mentre sui 
social network abbiamo pubblicazioni di immagini di siti archeologici 
in corsod di scavo senza la minima citazione di licenze applicate per 
comprenderne il riuso.
Ho l'impressione che vengano qui messi assieme dati di tipo diverso, 
dato che parli sia di foto che di materiali (immagino che a te 
interessino, come a me, anche relazioni, analisi di materiali, disegni 
etc.). Semplificando alquanto, direi quanto meno che le foto sono 
soggette ad alcune leggi, i testi ad altre ma anche all'interno di 
queste due categorie ci sono altre sotto categorie.
Va tenuto presente che se da un lato il diritto di riproduzione è di chi 
detiene il bene, la riproduzione e qualsiasi altro dato relativo al bene 
può essere soggetta al diritto d'autore.
Quindi...oserei dire che i casi possibili sono molti e che le cose non 
sono semplici né per chi  vuole capire come riusare i dati sui beni 
culturali né per i funzionari che devono scegliere quali dati divulgare.


Ma un bel vademecum for dummies di 10 righe su come procedere per 
riusare i dati pubblicati sul web dal MIBAC? Secondo te è realizzabile 
o ci si infila in un pantano?
No, anzi, è un lavoro necessario. Penso però che il problema più grosso 
non sia il riuso da parte degli esterni ma la pubblicazione da parte 
dell'ente che detiene i dati, cosa complessa dato che per ogni set di 
dati va capito se vi è un diritto d'autore (e di chi sia tale diritto 
ovviamente e se il diritto non è dell'ente va ottenuto il consenso alla 
divulgazione da parte dell'autore...immaginerai cosa ciò significhi per 
scavi condotti ad esempio negli anni '70 '80) e va capito se vi siano 
dati sensibili da espungere.
Ora che sono uscite le linee guida, segnalate da Maurizio e Alessandro 
(malloppone che non ho ancora letto, ma che dall'indice mi pare 
decisamente utile) mi auguro che si possa fare qualche passo avanti.
In fondo, rispetto ad un paio di anni fa di passi ne sono stati fatti 
non pochi e mi pare che, seppure con grandi difficoltà, si stia 
procedendo nella direzione giusta.




Ciao e grazie
Luca

ciao e grazie a te

Piergiovanna







2013/11/11 piergio pierpi...@gmail.com mailto:pierpi...@gmail.com

Il 09/11/2013 14:05, Luca Mandolesi ha scritto:

Quindi se il codice dei beni culturali prevede che il diritto
alla riproduzione di testi e immagini per i beni culturali sia
appannaggio della stato

Scusami Luca, potresti per favore citare le parti del codice dove
è scritto o da cui deduci quello che riporti qui sopra? Ho
l'impressione che qualche volta le tradizioni orali e le
interpretazioni rischino di annebbiare o travisare il testo di
legge originale.
Al di là  di ciò, per la divulgazione dei dati relativi ai Beni
Culturali non si può fare riferimento solo a quel che è scritto
nel Codice dei Beni Culturali, dato che nel Codice è scritto ben
poco in merito e dato che, essendo i set di dati composti in
genere di contenuti eterogenei (come ad esempio avviene nella
stragrande maggioranza dei casi archeologici), vanno considerate
molte altre leggi (tutela della privacy, diritto d'autore etc.).

Se può servire, io e Marco Ciurcina abbiamo scritto un paio di
articoli sull'argomento.
Il primo, un po' datato perché scritto prima della promulgazione
della legge L. 17 dicembre 2012, n. 221, si trova qui:

http://www.academia.edu/4767407/Open_data_alcune_considerazioni_sulla_pubblica_amministrazione_e_sui_beni_culturali_e_paesaggistici_in_Italia

Il secondo è ancora in corso di stampa, ma non dice cose molto
diverse, dato che i riferimenti legislativi non cambiano nella
sostanza.

Saluti

Piergiovanna

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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-11 Per discussione Luca Mandolesi
Materiali è inteso come cose generiche, foto, articoli, non in senso
archeologico di reperti...sorry, spiegato male io.

Cmq senza voler andare troppo OT:
la domanda è molto più terra terra: realizzo una mostra con la
Soprintendenza oppure uno scavo. La Soprintendenza mette sul suo sito
articolo e foto per informare i cittadini dell'evento o dello scavo. Posso
riusarli nel mio sito come news o nel mio blog? Anche se la foto è fatta da
pincopallo fotografo della Soprintendenza, l'open data by default la libera
per il riuso? Poi è chiaro, io citerò sempre foto di pincopallo, fonte
pagina web. Per la privacy se nella foto c'è la singora Rossi che era al
museo al posto che al lavoro, credo sia la prima fonte che se ne sarà
occupata a chiedere le liberatorie (lo so...sto sognando).

Ho abbandonato da tempo la velleità di usare qualsiasi dato per ricerche. :
(

Ciao
Luca
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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-09 Per discussione Luca Mandolesi
Letto un po' tutto, ma purtroppo credo che la risposta sia qua:
http://blog.iwa.it/open-data-2/i-dati-dei-beni-culturali-restano-blindati-la-rovina-dei-monopoli/

Non sono un giurista, ma anche se esiste un principio che la legge
successiva emenda quella precedente, per i beni culturali valga il
principio che una legge superiore non viene sorpassata da una legge
successiva se inferiore. Quindi se il codice dei beni culturali prevede che
il diritto alla riproduzione di testi e immagini per i beni culturali sia
appannaggio della stato l'open data by default, se non espressamente
citato, non può essere applicato.

Unica cosa che mi chiedo è se interpreto correttamente che il Codice dei
Beni Culturali sia superiore alle indicazioni dell'aprile 2013 in materia
di open data by default.

E qui mi fermo sperando di sbagliarmi.

Ciao
Luca




2013/11/8 Maurizio Napolitano n...@fbk.eu

 Intanto consiglio di fare un salto qui
 http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_
 tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf
 dove sono spiegate alcune cosucce di dettaglio sul tema
 open by default.

 Per il resto mi sembra chiaro che - se non c'è scritto nulla -
 allora vale l'open by default.

 Se invece vuoi fare leva per aprire i dati, nuovamente
 rimando alle linee guida dell'agenzia per l'Italia digitale
 e poi al Codice di Amministrazione Digitale agli articoli 52 e 68

 Il 07/11/2013 09:37, Luca Mandolesi ha scritto:

  Buongiorno. Scusate l'ignoranza ma più leggo di opendata by default per
 le pa e meno mi è chiara la cosa.   Due cose semplici a dire la verità:
 la prima è l'interpretazione della frase del sito del governo 'Dal 19
 marzo 2013 tutti i dati e documenti che le pubbliche amministrazioni
 pubblicano con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una
 licenza d’uso, si intendono rilasciati come dati aperti (open data by
 default).' . Da quello che leggo una frase simile i dati e le
 informazioni in un sito possono essere sia i file che mi fanno
 scaricare, per esempio degli shape di una mappa storica, sia il testo e
 le immagini come una foto della mappa storica digitalizzata o della
 facciata dell'istituto che la conserva e che corredano la pagina da cui
 fare il download. La seconda è: se un comune dichiara di non poterti
 rilasciare i suoi Files shapes con cui ha realizzato il rue perché non
 sono autorizzati a liberarli, è possibile appellarsi all'odbd e chiedere
 di liberarli quanto prima? Scusate veramente l'ignoranza. Ciao Luca.

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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-08 Per discussione giulianc51
Il giorno Fri, 8 Nov 2013 08:42:55 +0100
Amedeo Fadini f...@libero.it ha scritto:

 Ciao,

ciao Amedeo;


 2013/11/7 giulianc51 giulian...@gmail.com:
  Il giorno Thu, 07 Nov 2013 22:21:43 +0100
  Iacopo Zetti iac...@controgeografie.net ha scritto:
 
  IL fatto che un atto urbanistico sia adottato e non approvato è una
  motivazione ulteriore perché sia pubblico...
 
 Sì ma è anche la fase più delicata... i dati grezzi se male
 interpretati in effetti portano a comitati assurdi.

consentimi di dissentire, sotto due aspetti:

1) stiamo parlando (io impropriamente, non avendone titolo, se non da
cittadino :-) di norma/legge, non di opportunità; se la legge dice
che un atto pubblico è pubblico deve essere pubblico, punto;
chi può valutare se è opportuno che lo sia: il sindaco? l'assessore?
il segretario? il messo? il telefonista?...io?

mi sembra che siamo tutti d'accordo nel ritenere una delibera di
adozione di uno strumento di pianificazione un atto pubblico, quindi...


2) se i dati grezzi possono essere male interpretati, credo che,
trattandosi di un piano da sottoporre alle osservazioni dei cittadini,
qualcuno, sindaco o tecnici, ha sbagliato :-(


 Qui da noi in veneto l'elaborato ufficiale è costittuito dal piano
 adottato e dalle osservazioni che lo modificano, noi creiamo una
 versione aggiornata delel tavole solo per comodità di consultazione.

interessante da approfondire, almeno per me che non ci avevo mai
pensato :-)

credevo che, controdeducendo le osservazioni dei cittadini, l'AC
modificava lo strumento adottato, accogliendo o meno le istanze, e
deliberava la versione finale, quella valida a tutti gli effetti,
mentre tu dici che la versione valida è lo strumento adottato con tutte
le controdeduzioni, ho capito bene? ti è possibile passarmi (anche
in pvt, se non interessa la lista) qualche riferimento normativo?
qualcun altro ha notizie/opinioni aggiuntive?



 Detto questo, se fossi un assessore o sindaco anch'io mi terrei
 stretti gli shape fino all'approvazione, perché rischio di trovarmi
 con una serie di progetti elaborati su un dato non completo che
 richiedono un sacco di tempo per essere controllati... ricordiamoci
 che in giro per i comuni... non c'è + una lira!

scusa, quì non ho capito;

noto infine una contraddizione logica nel tuo assunto: un piano
adottato É quello definitivo emanato dall'AC, però NON è
completo per essere pubblicato: scusa, quale delle due: è o non è
completo? è o non è definitivo? (ho male interpetato ?)


 amefad

ciao,
giuliano
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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-08 Per discussione Maurizio Napolitano

Intanto consiglio di fare un salto qui
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/LG_Val_PSI_v1.0.pdf 


dove sono spiegate alcune cosucce di dettaglio sul tema
open by default.

Per il resto mi sembra chiaro che - se non c'è scritto nulla -
allora vale l'open by default.

Se invece vuoi fare leva per aprire i dati, nuovamente
rimando alle linee guida dell'agenzia per l'Italia digitale
e poi al Codice di Amministrazione Digitale agli articoli 52 e 68

Il 07/11/2013 09:37, Luca Mandolesi ha scritto:

Buongiorno. Scusate l'ignoranza ma più leggo di opendata by default per
le pa e meno mi è chiara la cosa.   Due cose semplici a dire la verità:
la prima è l'interpretazione della frase del sito del governo 'Dal 19
marzo 2013 tutti i dati e documenti che le pubbliche amministrazioni
pubblicano con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una
licenza d’uso, si intendono rilasciati come dati aperti (open data by
default).' . Da quello che leggo una frase simile i dati e le
informazioni in un sito possono essere sia i file che mi fanno
scaricare, per esempio degli shape di una mappa storica, sia il testo e
le immagini come una foto della mappa storica digitalizzata o della
facciata dell'istituto che la conserva e che corredano la pagina da cui
fare il download. La seconda è: se un comune dichiara di non poterti
rilasciare i suoi Files shapes con cui ha realizzato il rue perché non
sono autorizzati a liberarli, è possibile appellarsi all'odbd e chiedere
di liberarli quanto prima? Scusate veramente l'ignoranza. Ciao Luca.

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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-07 Per discussione Luca Mandolesi
Grazie Amedeo. Una prima risposta alle motivazioni è che il RUE nel comune
è Adottato ma non Approvato, se ho capito bene, ma non sono molto addentro
ai termini e alle leggi in questione. Quindi considerano il dato PDF
rilasciato come open e fruibile, ma non lo shapefile che lo ha generato...e
questo a me sconvolge parecchio.
Altri confermano situazioni simili?


2013/11/7 Amedeo Fadini f...@libero.it

 Ciao

 2013/11/7 Luca Mandolesi mandol...@gmail.com:
  La seconda è: se un comune
  dichiara di non poterti rilasciare i suoi Files shapes con cui ha
 realizzato
  il rue perché non sono autorizzati a liberarli, è possibile appellarsi
  all'odbd e chiedere di liberarli quanto prima?

 in fretta: se non sono pubblicati, direi di fare una istanza di
 accesso agli atti, in modo che siano costretti a motivare il perché
 non sono accessibili... il riferimento è la Legge 241/1990 e smi

 Da spulciare anche la legge regionale, in quanto probabilmente
 identifica il RUE come composto non solo dagli elaborati cartacei ma
 anche dai documenti digitali.

 amedeo

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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-07 Per discussione giulianc51
Il giorno Thu, 7 Nov 2013 18:08:18 +0100
Luca Mandolesi mandol...@gmail.com ha scritto:

ciao Luca (e Amedeo);


 Grazie Amedeo. Una prima risposta alle motivazioni è che il RUE nel
 comune è Adottato ma non Approvato, se ho capito bene, ma non sono
 molto addentro ai termini e alle leggi in questione. Quindi
 considerano il dato PDF rilasciato come open e fruibile, ma non lo
 shapefile che lo ha generato...e questo a me sconvolge parecchio.
 Altri confermano situazioni simili?

(non sono un legale, quindi.) i provvedimenti urbanistici hanno due
stadi: adozione ed approvazione, fra le due fasi si collocano le
osservazioni dei cittadini;

detto questo, anche l'adozione è una delibera (consigliare) e quindi è
un atto della P.A. a tutti gli effetti conseguenti (ed ho già detto in
altro post i miei pensieri e qui vi dispenso :-) :-) :-)

ciao,
giuliano


PS: se ti può risollevare, della serie: mal comune mezzo., l'AC
della mia cittadina ha approvato il PGT da ormai 2 anni e degli SHP,
obbligatori per legge regionale, nemmeno l'ombra, sic...
purtroppo non sento nemmeno prosteste dall'opposizione: sic...sic... 

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Re: [Gfoss] Opendata by default come interpretarlo.correttamente?

2013-11-07 Per discussione Iacopo Zetti
IL fatto che un atto urbanistico sia adottato e non approvato è una
motivazione ulteriore perché sia pubblico. Quella è infatti proprio la
fase in cui chiunque ha diritto a presentare osservazioni (per 60
giorni, se non ricordo male) a cui l'ente è formalmente obbligato a
rispondere.
La questione pdf o shp è invece più spinosa. Infatti un pdf è più
fedele all'originale di uno shp, che non può essere reso
immodificabile e quindi trattandosi di atto molte amministrazioni
pubblicano il pdf. Ora se la cosa ha una sua logica amministrativa e
legale questo non esclude che non debbano anche rilasciare gli shp, pur
privi di valore dal punto di vista della certificazione delle
previsioni. A maggior ragione per gli shp relativi al quadro conoscitivo
(però questa è un'opinione).

Saluti

Iacopo

Il giorno gio, 07/11/2013 alle 20.12 +0100, giulianc51 ha scritto:
 Il giorno Thu, 7 Nov 2013 18:08:18 +0100
 Luca Mandolesi mandol...@gmail.com ha scritto:
 
 ciao Luca (e Amedeo);
 
 
  Grazie Amedeo. Una prima risposta alle motivazioni è che il RUE nel
  comune è Adottato ma non Approvato, se ho capito bene, ma non sono
  molto addentro ai termini e alle leggi in questione. Quindi
  considerano il dato PDF rilasciato come open e fruibile, ma non lo
  shapefile che lo ha generato...e questo a me sconvolge parecchio.
  Altri confermano situazioni simili?
 
 (non sono un legale, quindi.) i provvedimenti urbanistici hanno due
 stadi: adozione ed approvazione, fra le due fasi si collocano le
 osservazioni dei cittadini;
 
 detto questo, anche l'adozione è una delibera (consigliare) e quindi è
 un atto della P.A. a tutti gli effetti conseguenti (ed ho già detto in
 altro post i miei pensieri e qui vi dispenso :-) :-) :-)
 
 ciao,
 giuliano
 
 
 PS: se ti può risollevare, della serie: mal comune mezzo., l'AC
 della mia cittadina ha approvato il PGT da ormai 2 anni e degli SHP,
 obbligatori per legge regionale, nemmeno l'ombra, sic...
 purtroppo non sento nemmeno prosteste dall'opposizione: sic...sic... 
 
 ___
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 I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni 
 dell'Associazione GFOSS.it.
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