Il 09/11/2013 14:05, Luca Mandolesi ha scritto:
Quindi se il codice dei beni culturali prevede che il diritto alla
riproduzione di testi e immagini per i beni culturali sia appannaggio
della stato
Scusami Luca, potresti per favore citare le parti del codice dove è
scritto o da cui deduci quello che riporti qui sopra? Ho l'impressione
che qualche volta le tradizioni orali e le interpretazioni rischino di
annebbiare o travisare il testo di legge originale.
Al di là di ciò, per la divulgazione dei dati relativi ai Beni
Culturali non si può fare riferimento solo a quel che è scritto nel
Codice dei Beni Culturali, dato che nel Codice è scritto ben poco in
merito e dato che, essendo i set di dati composti in genere di contenuti
eterogenei (come ad esempio avviene nella stragrande maggioranza dei
casi archeologici), vanno considerate molte altre leggi (tutela della
privacy, diritto d'autore etc.).
Se può servire, io e Marco Ciurcina abbiamo scritto un paio di articoli
sull'argomento.
Il primo, un po' datato perché scritto prima della promulgazione della
legge L. 17 dicembre 2012, n. 221, si trova qui:
http://www.academia.edu/4767407/Open_data_alcune_considerazioni_sulla_pubblica_amministrazione_e_sui_beni_culturali_e_paesaggistici_in_Italia
Il secondo è ancora in corso di stampa, ma non dice cose molto diverse,
dato che i riferimenti legislativi non cambiano nella sostanza.
Saluti
Piergiovanna
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