Davide Dozza wrote:
Micron Engineering wrote:
Gianluca Turconi ha scritto:

[...]

All'interno di una causa si sono loro che decidono se applicabili o
meno... se una delle parti la pensa diversamente ricorre in cassazione..
e li altri giudici decidono se rifare o confermare il processo. A quelle
cui ho partecipato non sono stati ritenuti applicabili.

Credo che a Gianluca, come d'altra parte a me, interessano i riferimenti
alle sentenze.
Forse ci sono ragioni e motivazioni che una discussione in mailing list
non permettono di cogliere.

Potresti cortesemente fornirli?

Mi farebbe piacere. Più che altro per vedere quale giudice ha avuto il coraggio di dire che i trattati istitutivi dell'Unione sarebbe non direttamente applicabili a una causa italiana...

Che non se ne sia parlato nel corso del processo è un conto, che siano stati ritenuti *non applicabili* è un altro.

Sono trattati internazionali, ma direttamente applicabili alle cause interne, indipendentemente dalla nazionalità delle parti (anche entrambe italiane) così come lo sono le decisioni e i regolamenti europei, grazie anche a giurisprudenza e dottrina consolidata da ormai più di trent'anni.

Il principio di diretta applicazione degli atti comunitari da parte del giudice nazionale si riferisce a quattro tipi diversi di atti comunitari:

1) diretta applicazione delle norme del/dei trattato/i istitutivi (sentenze della Corte di giustizia europea 5 febbraio 1963, "N.V. Algemene Transport en Expeditie Ondememing Van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte"; 15 luglio 1964 "Costa contro Enel"; 17 dicembre 1970 "Internationale Handelsgesellschaf" ed altre successive); 2) diretta applicazione delle decisioni (sentenza 6 ottobre 1970, "Grand contro Finamzamt Traunstein"); 3) diretta applicazione dei regolamenti (sentenza 18 febbraio 1970, "Hauptzollamt Hamburg Oberelbe contro ditta Bollman"); 4) diretta applicazione delle direttive. (qui sì ci sarebbe una minima discrezionalità del giudice nazionale sulla sua applicazione. Vedi sent. 5 aprile 1979, "Procedimento penale a carico di Tullio Ratti")

Per inciso, prima della cassazione, da noi c'è la corte d'appello, per gli errori di merito e pure di diritto (questo specifico, sarebbe un errore enorme).

Se poi si vuol fare il bastian contrario e avere tutte le proprie sentenze riformate in appello o cassate, si può certo farlo, ma in quel caso saremmo di fronte a un giudice o a un saltimbanco? ;-)

Saluti,

Gianluca
--
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