Gianluca Turconi ha scritto: > Davide Dozza wrote: >> Micron Engineering wrote: >>> Gianluca Turconi ha scritto: >> >> [...] >> >>> All'interno di una causa si sono loro che decidono se applicabili o >>> meno... se una delle parti la pensa diversamente ricorre in >>> cassazione.. >>> e li altri giudici decidono se rifare o confermare il processo. A >>> quelle >>> cui ho partecipato non sono stati ritenuti applicabili. >> >> Credo che a Gianluca, come d'altra parte a me, interessano i riferimenti >> alle sentenze. >> Forse ci sono ragioni e motivazioni che una discussione in mailing list >> non permettono di cogliere. >> >> Potresti cortesemente fornirli? > > Mi farebbe piacere. Più che altro per vedere quale giudice ha avuto il > coraggio di dire che i trattati istitutivi dell'Unione sarebbe non > direttamente applicabili a una causa italiana... non è oggetto di sentenza, durante il dibattimento (un totale di 3 udienze) non sono stati utilizzati da nessuna delle parti, quindi non figurano nella sentenza. Non mi risulta che il processo di appello sia stato fatto e non so se la parte perdente abbia fatto appello o meno. > > Che non se ne sia parlato nel corso del processo è un conto, che siano > stati ritenuti *non applicabili* è un altro. > > Sono trattati internazionali, ma direttamente applicabili alle cause > interne, indipendentemente dalla nazionalità delle parti (anche > entrambe italiane) così come lo sono le decisioni e i regolamenti > europei, grazie anche a giurisprudenza e dottrina consolidata da ormai > più di trent'anni. > > Il principio di diretta applicazione degli atti comunitari da parte > del giudice nazionale si riferisce a quattro tipi diversi di atti > comunitari: > > 1) diretta applicazione delle norme del/dei trattato/i istitutivi > (sentenze della Corte di giustizia europea 5 febbraio 1963, "N.V. > Algemene Transport en Expeditie Ondememing Van Gend & Loos contro > Amministrazione olandese delle imposte"; 15 luglio 1964 "Costa contro > Enel"; 17 dicembre 1970 "Internationale Handelsgesellschaf" ed altre > successive); > 2) diretta applicazione delle decisioni (sentenza 6 ottobre 1970, > "Grand contro Finamzamt Traunstein"); > 3) diretta applicazione dei regolamenti (sentenza 18 febbraio 1970, > "Hauptzollamt Hamburg Oberelbe contro ditta Bollman"); > 4) diretta applicazione delle direttive. (qui sì ci sarebbe una minima > discrezionalità del giudice nazionale sulla sua applicazione. Vedi > sent. 5 aprile 1979, "Procedimento penale a carico di Tullio Ratti") > > Per inciso, prima della cassazione, da noi c'è la corte d'appello, per > gli errori di merito e pure di diritto (questo specifico, sarebbe un > errore enorme). > > Se poi si vuol fare il bastian contrario e avere tutte le proprie > sentenze riformate in appello o cassate, si può certo farlo, ma in > quel caso saremmo di fronte a un giudice o a un saltimbanco? ;-) > > Saluti, > > Gianluca
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