Gianluca Turconi ha scritto:
> Davide Dozza wrote:
>> Micron Engineering wrote:
>>> Gianluca Turconi ha scritto:
>>
>> [...]
>>
>>> All'interno di una causa si sono loro che decidono se applicabili o
>>> meno... se una delle parti la pensa diversamente ricorre in
>>> cassazione..
>>> e li altri giudici decidono se rifare o confermare il processo. A
>>> quelle
>>> cui ho partecipato non sono stati ritenuti applicabili.
>>
>> Credo che a Gianluca, come d'altra parte a me, interessano i riferimenti
>> alle sentenze.
>> Forse ci sono ragioni e motivazioni che una discussione in mailing list
>> non permettono di cogliere.
>>
>> Potresti cortesemente fornirli?
>
> Mi farebbe piacere. Più che altro per vedere quale giudice ha avuto il
> coraggio di dire che i trattati istitutivi dell'Unione sarebbe non
> direttamente applicabili a una causa italiana...
non è oggetto di sentenza, durante il dibattimento (un totale di 3
udienze) non sono stati utilizzati da nessuna delle parti, quindi non
figurano nella sentenza. Non mi risulta che il processo di appello sia
stato fatto e non so se la parte perdente abbia fatto appello o meno.
>
> Che non se ne sia parlato nel corso del processo è un conto, che siano
> stati ritenuti *non applicabili* è un altro.
>
> Sono trattati internazionali, ma direttamente applicabili alle cause
> interne, indipendentemente dalla nazionalità delle parti (anche
> entrambe italiane) così come lo sono le decisioni e i regolamenti
> europei, grazie anche a giurisprudenza e dottrina consolidata da ormai
> più di trent'anni.
>
> Il principio di diretta applicazione degli atti comunitari da parte
> del giudice nazionale si riferisce a quattro tipi diversi di atti
> comunitari:
>
> 1) diretta applicazione delle norme del/dei trattato/i istitutivi
> (sentenze della Corte di giustizia europea 5 febbraio 1963, "N.V.
> Algemene Transport en Expeditie Ondememing Van Gend & Loos contro
> Amministrazione olandese delle imposte"; 15 luglio 1964 "Costa contro
> Enel"; 17 dicembre 1970 "Internationale Handelsgesellschaf" ed altre
> successive);
> 2) diretta applicazione delle decisioni (sentenza 6 ottobre 1970,
> "Grand contro Finamzamt Traunstein");
> 3) diretta applicazione dei regolamenti (sentenza 18 febbraio 1970,
> "Hauptzollamt Hamburg Oberelbe contro ditta Bollman");
> 4) diretta applicazione delle direttive. (qui sì ci sarebbe una minima
> discrezionalità del giudice nazionale sulla sua applicazione. Vedi
> sent. 5 aprile 1979, "Procedimento penale a carico di Tullio Ratti")
>
> Per inciso, prima della cassazione, da noi c'è la corte d'appello, per
> gli errori di merito e pure di diritto (questo specifico, sarebbe un
> errore enorme).
>
> Se poi si vuol fare il bastian contrario e avere tutte le proprie
> sentenze riformate in appello o cassate, si può certo farlo, ma in
> quel caso saremmo di fronte a un giudice o a un saltimbanco? ;-)
>
> Saluti,
>
> Gianluca


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