From: "nicola mondinelli" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Thursday, December 20, 2007 10:36 AM

Caro Stefano, se la legge italiana discendesse direttamente dall'etica o
addirittura da una morale il tuo discorso non farebbe alcuna piega.
Il fatto è che, nonostante io mi sia opposto a tale procedimento e
quindi non ho rivelato nulla di nessuno, voglio sapere se la legge a
riguardo la pensa come il sottoscritto oppure se il titolare può
assumere qualcun'altro che lo faccia al posto mio in maniera del tutto
legale.


***la domanda è semplice e complessa allo stesso tempo.
la rispost non può essere analogamente secca, perchè l'accesso alla corrispondenza aziendale è un fatto molto complesso ed è plausibile, nel rispetto dell'etica richiamata, in determinate condizioni legittimanti e non "a prescindere" come diceva qualcuno... :-)

approfitto per segnalare, sul tema, questa recentissima sentenza della cassazione

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=528

mentre la sentenza impugnata era questa

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=381

Nella cassazione, per riassumere, si dice che previa (anche) adeguata informativa al dipendente, il datore di lavoro puo' accedere alla posta elettronica legittimamente (relativamente ad una casella aziendale e sulla contestazione del reato di cui all'art. 616 c.p.). Nel caso di specie la cassazione ha detto che quando il datore la le password per accedere alla casella, la stessa non è tutelabile come corrispondenza chiusa ( ricordiamo che il reato di cui al 616 c.p. punisce la condotta di chi si limita a "prendere cogni­zione" solo se riguarda "corrispondenza chiusa". Chi "prende cognizione" di "corrispondenza aperta" è punito solo se l'abbia a tale scopo sot­tratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione)


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gerardo costabile
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