From: "nicola mondinelli" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Thursday, December 20, 2007 10:36 AM
Caro Stefano, se la legge italiana discendesse direttamente dall'etica o
addirittura da una morale il tuo discorso non farebbe alcuna piega.
Il fatto è che, nonostante io mi sia opposto a tale procedimento e
quindi non ho rivelato nulla di nessuno, voglio sapere se la legge a
riguardo la pensa come il sottoscritto oppure se il titolare può
assumere qualcun'altro che lo faccia al posto mio in maniera del tutto
legale.
***la domanda è semplice e complessa allo stesso tempo.
la rispost non può essere analogamente secca, perchè l'accesso alla
corrispondenza aziendale è un fatto molto complesso ed è plausibile, nel
rispetto dell'etica richiamata, in determinate condizioni legittimanti e non
"a prescindere" come diceva qualcuno... :-)
approfitto per segnalare, sul tema, questa recentissima sentenza della
cassazione
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=528
mentre la sentenza impugnata era questa
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=381
Nella cassazione, per riassumere, si dice che previa (anche) adeguata
informativa al dipendente, il datore di lavoro puo' accedere alla posta
elettronica legittimamente (relativamente ad una casella aziendale e sulla
contestazione del reato di cui all'art. 616 c.p.). Nel caso di specie la
cassazione ha detto che quando il datore la le password per accedere alla
casella, la stessa non è tutelabile come corrispondenza chiusa ( ricordiamo
che il reato di cui al 616 c.p. punisce la condotta di chi si limita a
"prendere cognizione" solo se riguarda "corrispondenza chiusa". Chi "prende
cognizione" di "corrispondenza aperta" è punito solo se l'abbia a tale scopo
sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione)
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gerardo costabile
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