On 05/05/10 10:13, Roberto Resoli wrote:

> Sancire l'equivalenza legale di due meccanismi, quando in realtà
> non lo sono logicamente, genera solo confusione.

Non si sancisce l'equivalenza, ma che una realta' (la trasmissione via
PEC) ha lo stesso effetto dell'altra in merito all'opponibilita' a terzi.

> Il paragone che fai non tiene, perchè  concettualmente la firma digitale
> è del tutto equivalente a quello della firma olografa

Per niente. La firma digitale garantisce l'associazione con il
contenuto, la firma autografa (non olografa, ovviamente... lapsus mio,
chiedo venia) no. La firma autografa, se falsificata, e' riconoscibile
come falsa da un esperto, la firma digitale, laddove falsificata, non lo
sarebbe. Etc.

-- 
Cordiali saluti,
Stefano Zanero

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