On 05/05/10 10:13, Roberto Resoli wrote: > Sancire l'equivalenza legale di due meccanismi, quando in realtà > non lo sono logicamente, genera solo confusione.
Non si sancisce l'equivalenza, ma che una realta' (la trasmissione via PEC) ha lo stesso effetto dell'altra in merito all'opponibilita' a terzi. > Il paragone che fai non tiene, perchè concettualmente la firma digitale > è del tutto equivalente a quello della firma olografa Per niente. La firma digitale garantisce l'associazione con il contenuto, la firma autografa (non olografa, ovviamente... lapsus mio, chiedo venia) no. La firma autografa, se falsificata, e' riconoscibile come falsa da un esperto, la firma digitale, laddove falsificata, non lo sarebbe. Etc. -- Cordiali saluti, Stefano Zanero Politecnico di Milano - Dip. Elettronica e Informazione Via Ponzio, 34/5 I-20133 Milano - ITALY Tel. +39 02 2399-4017 Fax. +39 02 2399-3411 E-mail: [email protected] Web: http://home.dei.polimi.it/zanero/
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