Il 13 marzo 2010 22.12, Stefano Zanero <[email protected]> ha scritto:
> On 03/08/10 12:10, MultiMedia IT - Claudio Caprara wrote:
>
>> il fatto che copia dei documenti inviati rimanga a terzi, č un fatto
>> assolutamente nuovo e STRAVOLGE il concetto di raccomandata
>
> Ma nessuno ha mai detto che la PEC dovesse essere il clone digitale
> della raccomandata. Ha lo stesso effetto giuridico di opponibilita' a
> terzi. Non capisco perche' ci si :stracci sempre le vesti se ci sono
> delle differenze :-)

Perchè quello che contano sono gli effetti giuridici, ai fini pratici, e non i
dettagli implementativi.

Sancire l'equivalenza legale di due meccanismi, quando in realtà
non lo sono logicamente, genera solo confusione.

> Anche la firma digitale non e' il clone di quella olografa (per dire, la
> firma digitale e' legata al contenuto; la firma digitale vale fino a
> querela di falso; etc.). Tuttavia, un documento ben formato e
> sottoscritto con firma digitale ha lo stesso valore probatorio di un
> documento scritto e sottoscritto con firma olografa.

Valore maggiore, perchè come hai detto "fa prova fino a querela di falso",
cioè ha lo stesso valore di una firma olografa riconosciuta come propria.

Il paragone che fai non tiene, perchè  concettualmente la firma digitale
è del tutto equivalente a quello della firma olografa (assicura l'associazione
tra un contenuto e un'identità), e come dici semmai in realtà l'implementazione
digitale è più solida, perchè individua in maniera precisa e
inequivocabile l'ambito - il
contenuto - su cui si applica

Non è così nel caso della PEC.

ciao
rob
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