Il 13 marzo 2010 22.12, Stefano Zanero <[email protected]> ha scritto: > On 03/08/10 12:10, MultiMedia IT - Claudio Caprara wrote: > >> il fatto che copia dei documenti inviati rimanga a terzi, č un fatto >> assolutamente nuovo e STRAVOLGE il concetto di raccomandata > > Ma nessuno ha mai detto che la PEC dovesse essere il clone digitale > della raccomandata. Ha lo stesso effetto giuridico di opponibilita' a > terzi. Non capisco perche' ci si :stracci sempre le vesti se ci sono > delle differenze :-)
Perchè quello che contano sono gli effetti giuridici, ai fini pratici, e non i dettagli implementativi. Sancire l'equivalenza legale di due meccanismi, quando in realtà non lo sono logicamente, genera solo confusione. > Anche la firma digitale non e' il clone di quella olografa (per dire, la > firma digitale e' legata al contenuto; la firma digitale vale fino a > querela di falso; etc.). Tuttavia, un documento ben formato e > sottoscritto con firma digitale ha lo stesso valore probatorio di un > documento scritto e sottoscritto con firma olografa. Valore maggiore, perchè come hai detto "fa prova fino a querela di falso", cioè ha lo stesso valore di una firma olografa riconosciuta come propria. Il paragone che fai non tiene, perchè concettualmente la firma digitale è del tutto equivalente a quello della firma olografa (assicura l'associazione tra un contenuto e un'identità), e come dici semmai in realtà l'implementazione digitale è più solida, perchè individua in maniera precisa e inequivocabile l'ambito - il contenuto - su cui si applica Non è così nel caso della PEC. ciao rob
________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
