Il 09/01/2010 15.02, vecna ha scritto:


A mia soggettiva percezione, le intercettazioni telefoniche e quelle
telematiche vengono considerate tra loro pari, in quanto a metodologia
di realizzazione e considerazioni alla base.
Questa parità non c'è per via di differenze tecnologiche profonde, e non
fare queste distinazioni comporta valutazioni di rischio e delle
conseguenze del tutto squilibrate.


temo che la percezione di fondo non sia corretta, perchè non hai considerato un assunto fondamentale, sul piano strettamente tecnico-giuridico (che è quello preminente, nella questione).
;-)

le intercettazioni telefoniche, quelle telematiche e quelle ambientali, così come la localizzazione mediante apparati GPS o mediante la triangolazione delle celle della rete cellulare (tecniche investigative tutto sormato abbastanza comuni, almeno per certe tipologie di delitti) sono equiparate sul piano giuridico, nel senso che sono disciplinate dalle medesime norme della vigente procedura penale, in quanto alle stesse è riconosciuta la medesima "invasività" della sfera personale e quindi necessitano tutte di una pari tutela.

giuridicamente, che ad esse sottendano tecnologie di diversa natura e complessità, è irrilevante.

se non vi sono i requisiti che la legge impone, nessuna intercettazione può essere autorizzata e a mio parere è un principio che rimane valido anche con l'evoluzione della tecnologia.

dataghoul


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