vecna ha scritto:

A mia soggettiva percezione, le intercettazioni telefoniche e quelle
telematiche vengono considerate tra loro pari, in quanto a metodologia
di realizzazione e considerazioni alla base.
Questa parità non c'è per via di differenze tecnologiche profonde, e non
fare queste distinazioni comporta valutazioni di rischio e delle
conseguenze del tutto squilibrate.

dataghoul ha scritto:

le intercettazioni telefoniche, quelle telematiche e quelle ambientali,
così come la localizzazione mediante apparati GPS o mediante la
triangolazione delle celle della rete cellulare (tecniche investigative
tutto sormato abbastanza comuni, almeno per certe tipologie di delitti)
sono equiparate sul piano giuridico, nel senso che sono disciplinate
dalle medesime norme della vigente procedura penale, in quanto alle
stesse è riconosciuta la medesima "invasività" della sfera personale e
quindi necessitano tutte di una pari tutela.


****ciao a tutti,
cerco in unica risposta di affrontare 2 argomenti.
Da un lato esiste, anche se con sfaccettature diverse, una parziale sovrapposizione delle metodologie "industriali" di intercettazione telefonica e telematica. Questo in quanto ormai il digitale ha aiutato un pò tutti, investigatori e tecnici delle aziende che supportano la magistratura comprese. E quindi alcuni vari prodotti "sul mercato" cercano, come avviene in contesti consumer, di adeguarsi alle esigenze dei "clienti". Ormai molti sistemi sono simil-thin-client, anche per problemi giuridici. Spiego meglio: la norma consente di fare intercettazioni, ordinariamente, presso la procura della repubblica e solo MOLTO in deroga presso le forze di polizia. Alla fine uno dei metodi utilizzati, analizzati anche dalla cassazione, è quello di avere i server in procura e qualche client presso le caserme, in aree riservate. Al di là di questi dettagli, più o meno similari in tutta italia, in realtà le tecnologie di voce e dati stanno sempre di più convergendo.

L'altro aspetto che volevo trattare, sommariamente, è quello normativo.
In realtà, a differenza di quanto detto, le norme delle intercettazioni telefoniche e telematiche sono distinte, seppure vicine. Ai sensi dell'art 266 cpp, SE ricorrono determinati presupposti, sono intercettabili conversazioni o comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione. Idem nel caso di intercettazioni ambientali (tra presenti). Le intercettazioni telefoniche sono consentite solo per reati mediamente gravi. Per quanto concerne, invece, le intercettazioni telematiche, queste ultime sono possibili sia per i casi mediamente gravi indicati nel 266, che per i reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. E' una differenza molto importante, dal punto di vista giuridico.

Non dimentichiamo che ci sono alcuni "problemi" sul Voip, tanto che alcune recenti norme hanno dovuto fare, nella relazione di accompagnamento, alcuni distinguo, al fine di far aderire, o meno, alcuni provider agli obblighi di conservazioni dei dati di traffico e per le intercettazioni.

Infine, per quanto riguarda i richiamati GPS, in questo caso NON si tratta di intercettazione, perchè non ci sono comunicazioni tra persone. Da circa 10 anni la cassazione su questo punto si è pronunciata, indicando se ricordo bene che trattasi di una sorta di pedinamento tecnologico, attivita atipica di polizia giudiziaria che non necessita, quindi di decreto della magistratura.

E' molto interessante il titolo del 3d... che poi non vedo snocciolato....
quale può essere l'apporto reale della security in questo settore? a mio avviso è MOLTO importante.. eppure certe volte sottovalutato :-)

Un caro saluto a tutti

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Gerardo Costabile
www.iisfa.it
www.costabile.net
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