vecna ha scritto:
A mia soggettiva percezione, le intercettazioni telefoniche e quelle
telematiche vengono considerate tra loro pari, in quanto a metodologia
di realizzazione e considerazioni alla base.
Questa parità non c'è per via di differenze tecnologiche profonde, e non
fare queste distinazioni comporta valutazioni di rischio e delle
conseguenze del tutto squilibrate.
dataghoul ha scritto:
le intercettazioni telefoniche, quelle telematiche e quelle ambientali,
così come la localizzazione mediante apparati GPS o mediante la
triangolazione delle celle della rete cellulare (tecniche investigative
tutto sormato abbastanza comuni, almeno per certe tipologie di delitti)
sono equiparate sul piano giuridico, nel senso che sono disciplinate
dalle medesime norme della vigente procedura penale, in quanto alle
stesse è riconosciuta la medesima "invasività" della sfera personale e
quindi necessitano tutte di una pari tutela.
****ciao a tutti,
cerco in unica risposta di affrontare 2 argomenti.
Da un lato esiste, anche se con sfaccettature diverse, una parziale
sovrapposizione delle metodologie "industriali" di intercettazione
telefonica e telematica.
Questo in quanto ormai il digitale ha aiutato un pò tutti, investigatori e
tecnici delle aziende che supportano la magistratura comprese. E quindi
alcuni vari prodotti "sul mercato" cercano, come avviene in contesti
consumer, di adeguarsi alle esigenze dei "clienti".
Ormai molti sistemi sono simil-thin-client, anche per problemi giuridici.
Spiego meglio: la norma consente di fare intercettazioni, ordinariamente,
presso la procura della repubblica e solo MOLTO in deroga presso le forze di
polizia. Alla fine uno dei metodi utilizzati, analizzati anche dalla
cassazione, è quello di avere i server in procura e qualche client presso le
caserme, in aree riservate.
Al di là di questi dettagli, più o meno similari in tutta italia, in realtà
le tecnologie di voce e dati stanno sempre di più convergendo.
L'altro aspetto che volevo trattare, sommariamente, è quello normativo.
In realtà, a differenza di quanto detto, le norme delle intercettazioni
telefoniche e telematiche sono distinte, seppure vicine. Ai sensi dell'art
266 cpp, SE ricorrono determinati presupposti, sono intercettabili
conversazioni o comunicazioni telefoniche o altre forme di
telecomunicazione. Idem nel caso di intercettazioni ambientali (tra
presenti). Le intercettazioni telefoniche sono consentite solo per reati
mediamente gravi. Per quanto concerne, invece, le intercettazioni
telematiche, queste ultime sono possibili sia per i casi mediamente gravi
indicati nel 266, che per i reati commessi mediante l'impiego di tecnologie
informatiche o telematiche. E' una differenza molto importante, dal punto di
vista giuridico.
Non dimentichiamo che ci sono alcuni "problemi" sul Voip, tanto che alcune
recenti norme hanno dovuto fare, nella relazione di accompagnamento, alcuni
distinguo, al fine di far aderire, o meno, alcuni provider agli obblighi di
conservazioni dei dati di traffico e per le intercettazioni.
Infine, per quanto riguarda i richiamati GPS, in questo caso NON si tratta
di intercettazione, perchè non ci sono comunicazioni tra persone.
Da circa 10 anni la cassazione su questo punto si è pronunciata, indicando
se ricordo bene che trattasi di una sorta di pedinamento tecnologico,
attivita atipica di polizia giudiziaria che non necessita, quindi di decreto
della magistratura.
E' molto interessante il titolo del 3d... che poi non vedo snocciolato....
quale può essere l'apporto reale della security in questo settore? a mio
avviso è MOLTO importante.. eppure certe volte sottovalutato :-)
Un caro saluto a tutti
--
Gerardo Costabile
www.iisfa.it
www.costabile.net
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