On 06/17/10 14:55, Marcello Magnifico wrote:

> cio' e' obbligatorio per la comunicazione di atti ufficiali. Se, pero',
> qualcuno lo fa senza essere il legittimo mittente o un soggetto che
> opera in nome e per conto suo, probabilmente incorre nel reato di
> "falso" o in una sua qualche variante.

E nel mondo digitale cio' e' diverso come... ?

>       Da un punto di vista tecnico, cio' e' molto brutto, poiche' si vorrebbe
> che la tecnica fosse/creasse IL vincolo per cio' che si puo' o non si
> puo' "davvero" fare.

Non vedo il motivo. La tecnologia della PEC vuole sostituire UNO
specifico strumento e risolvere UNO specifico problema. Quello
dell'autenticita' e' un ALTRO problema e gia' esiste un ALTRO strumento,
tecnico e normativo, per risolverlo (la firma qualificata).

>       Cio' non legittima comunque, a mio avviso, un database di password in
> chiaro

Ovviamente. Questo l'abbiamo detto da principio.

-- 
Cordiali saluti,
Stefano Zanero

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