On 06/17/10 14:55, Marcello Magnifico wrote: > cio' e' obbligatorio per la comunicazione di atti ufficiali. Se, pero', > qualcuno lo fa senza essere il legittimo mittente o un soggetto che > opera in nome e per conto suo, probabilmente incorre nel reato di > "falso" o in una sua qualche variante.
E nel mondo digitale cio' e' diverso come... ? > Da un punto di vista tecnico, cio' e' molto brutto, poiche' si vorrebbe > che la tecnica fosse/creasse IL vincolo per cio' che si puo' o non si > puo' "davvero" fare. Non vedo il motivo. La tecnologia della PEC vuole sostituire UNO specifico strumento e risolvere UNO specifico problema. Quello dell'autenticita' e' un ALTRO problema e gia' esiste un ALTRO strumento, tecnico e normativo, per risolverlo (la firma qualificata). > Cio' non legittima comunque, a mio avviso, un database di password in > chiaro Ovviamente. Questo l'abbiamo detto da principio. -- Cordiali saluti, Stefano Zanero Politecnico di Milano - Dip. Elettronica e Informazione Via Ponzio, 34/5 I-20133 Milano - ITALY Tel. +39 02 2399-4017 Fax. +39 02 2399-3411 E-mail: [email protected] Web: http://home.dei.polimi.it/zanero/
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