Ciao,
Il giorno 13/dic/07, alle ore 08:35, Gelpi Andrea ha scritto:
A quale norma fai riferimento?
...
Come ha risposto Minotti, alle norme introdotte nel c.p. con Legge
547/93
(http://www.interlex.it/Testi/l547_93.htm)
In particolare, l'art. 616 viene modificato da questa legge in questo
modo:
"
Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa,
a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di
farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o
aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o
sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire sessantamila a un milione.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il
contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva
nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato,
con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per
"corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza.
"
Apro un altro thread.
E' una mia curiosità, nel tempo mai risolta. Chiedo se qualcuno è a
conoscenza di una sentenza o disposizione legislativa che definisca
*chiaramente* quando l'e-mail, qui sopra parificata alla
corrispondenza epistolare, passa dallo stato "busta chiusa" a "busta
aperta" e quindi diventa un comune foglio di carta che deve essere poi
soggetto ad altre forme di tutela: nel mondo fisico, quello della
proprietà privata e della 196, mentre nel mondo virtuale, per
esempio, quelle del domicilio elettronico e della stessa 196.
Concentrandosi sul reato di "prendere cognizione di corrispondenza
chiusa", non ho chiari i limiti nei quali si configura. Se si esclude
l'uso di cifratura, non saprei come definire nè lo stato di
"trasmissione" del messaggio (ovvero da quando a quando il messaggio è
da ritenere "non consegnato"), nè quando effettivamente è da ritenere
"aperto", dato che l'unico attributo che definisce questo è un
parametro tipicamente modificabile dall'utente (ovvero se il messaggio
è classificato come "non letto").
La PEC ha portato dei chiarimenti, ma l'ambito di applicazione del 616
è rivolto tutti tipi di messaggi email.
Qualcuno ha, quindi, informazioni in tal senso?
Ciao e grazie,
Luca
Luca Bechelli
Security Consultant
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