Ciao,

Il giorno 13/dic/07, alle ore 08:35, Gelpi Andrea ha scritto:

A quale norma fai riferimento?

...

Come ha risposto Minotti, alle norme introdotte nel c.p. con Legge 547/93
(http://www.interlex.it/Testi/l547_93.htm)
In particolare, l'art. 616 viene modificato da questa legge in questo modo:
"
Art. 616 Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
"

Apro un altro thread.
E' una mia curiosità, nel tempo mai risolta. Chiedo se qualcuno è a conoscenza di una sentenza o disposizione legislativa che definisca *chiaramente* quando l'e-mail, qui sopra parificata alla corrispondenza epistolare, passa dallo stato "busta chiusa" a "busta aperta" e quindi diventa un comune foglio di carta che deve essere poi soggetto ad altre forme di tutela: nel mondo fisico, quello della proprietà privata e della 196, mentre nel mondo virtuale, per esempio, quelle del domicilio elettronico e della stessa 196.

Concentrandosi sul reato di "prendere cognizione di corrispondenza chiusa", non ho chiari i limiti nei quali si configura. Se si esclude l'uso di cifratura, non saprei come definire nè lo stato di "trasmissione" del messaggio (ovvero da quando a quando il messaggio è da ritenere "non consegnato"), nè quando effettivamente è da ritenere "aperto", dato che l'unico attributo che definisce questo è un parametro tipicamente modificabile dall'utente (ovvero se il messaggio è classificato come "non letto").

La PEC ha portato dei chiarimenti, ma l'ambito di applicazione del 616 è rivolto tutti tipi di messaggi email.

Qualcuno ha, quindi, informazioni in tal senso?

Ciao e grazie,

Luca

Luca Bechelli
Security Consultant
mail: luca_AT_bechelli.net
web: www.bechelli.net
mob: 328 3164385


________________________________________________________
http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List

Rispondere a