Rosario Russo wrote:

> sembra sussistere nel momento in cui il datore di lavoro conosce
> legittimamente (o non conosce) le password delle caselle di posta
> elettronica (ed eventualmente anche dei PC) dei dipendenti. 

Peccato che la 196 esplicitamente vieti questo (allegato B):
"Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo"
"La parola chiave ... è modificata da quest'ultimo [l'incaricato] al
primo utilizzo"
"Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito
esclusivamente mediante uso della componente riservata" (ovvero se non
esiste una password amministrativa di bypass) "sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di
dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento
dell'incaricato", e i soggetti che hanno quest'accesso "devono informare
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato."

Quindi, certo, nel caso in cui il datore di lavoro abbia violato le
norme minime della 196, puo' avere le password della casella di posta
dei dipendenti ... :)

> Innanzi tutto, il mio consiglio
> e' che il consulente (tecnico) deve rimanere consulente tecnico: se il
> campo non e' il suo, chieda all'esperto del settore - nel caso in esame
> un  bravo avvocato. 

Come sempre concordo :)

-- 
Cordiali saluti,

Ing. Stefano Zanero, PhD
CTO & Co-Founder

Secure Network S.r.l.
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