From: "Stefano Zanero" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Thursday, December 27, 2007 12:25 PM


Rosario Russo wrote:

sembra sussistere nel momento in cui il datore di lavoro conosce
legittimamente (o non conosce) le password delle caselle di posta
elettronica (ed eventualmente anche dei PC) dei dipendenti.

Peccato che la 196 esplicitamente vieti questo (allegato B):
"Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo"
"La parola chiave ... è modificata da quest'ultimo [l'incaricato] al
primo utilizzo"


***non è semplicisticamente come dici.

Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), dlgs.196/2003), il datore di lavoro può riservarsi di controllare direttamente o attraverso la propria struttura l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ).

Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.

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