Gerardo Costabile wrote:

>> Peccato che la 196 esplicitamente vieti questo (allegato B):
>> "Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
>> l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
>> riservata conosciuta solamente dal medesimo"
>> "La parola chiave ... è modificata da quest'ultimo [l'incaricato] al
>> primo utilizzo"
> 
> ***non è semplicisticamente come dici.
> 
> Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità
> determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b),
> dlgs.196/2003), il datore di lavoro può riservarsi di controllare
> direttamente o attraverso la propria struttura l'effettivo adempimento
> della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo
> degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ).
> 
> Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la
> dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di
> installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza
> dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra
> cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate
> al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.

Tutto quello che dici e' vero e bello, ma non contraddice la misura
minima che ho citato (giacche' il nostro datore di lavoro puo' fare
tutte queste cose SENZA sapere le password dei propri dipendenti). Sbaglio?

-- 
Cordiali saluti,

Ing. Stefano Zanero, PhD
CTO & Co-Founder

Secure Network S.r.l.
Via Matteotti 9 - 24047 Treviglio (BG) - Italia
Phone: +39 0363.560404
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