Gerardo Costabile wrote: >> Peccato che la 196 esplicitamente vieti questo (allegato B): >> "Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per >> l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave >> riservata conosciuta solamente dal medesimo" >> "La parola chiave ... è modificata da quest'ultimo [l'incaricato] al >> primo utilizzo" > > ***non è semplicisticamente come dici. > > Con riguardo al principio secondo cui occorre perseguire finalità > determinate, esplicite e legittime (art. 11, comma 1, lett. b), > dlgs.196/2003), il datore di lavoro può riservarsi di controllare > direttamente o attraverso la propria struttura l'effettivo adempimento > della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo > degli strumenti di lavoro (cfr. artt. 2086, 2087 e 2104 cod. civ. ). > > Nell'esercizio di tale prerogativa occorre rispettare la libertà e la > dignità dei lavoratori, in particolare per ciò che attiene al divieto di > installare "apparecchiature per finalità di controllo a distanza > dell'attività dei lavoratori" (art. 4, primo comma, l. n. 300/1970), tra > cui sono certamente comprese strumentazioni hardware e software mirate > al controllo dell'utente di un sistema di comunicazione elettronica.
Tutto quello che dici e' vero e bello, ma non contraddice la misura minima che ho citato (giacche' il nostro datore di lavoro puo' fare tutte queste cose SENZA sapere le password dei propri dipendenti). Sbaglio? -- Cordiali saluti, Ing. Stefano Zanero, PhD CTO & Co-Founder Secure Network S.r.l. Via Matteotti 9 - 24047 Treviglio (BG) - Italia Phone: +39 0363.560404 email: [EMAIL PROTECTED] web: www.securenetwork.it ________________________________________________________ http://www.sikurezza.org - Italian Security Mailing List
